La registrazione al RUNTS

02.12.2022

Il RUNTS intende superare il sistema frammentario dei precedenti registri per arrivare ad un unico registro telematico disponibile sul sito del ministero del lavoro, consultabile ed accessibile a tutti. Chiunque può verificare se un determinato ente sia effettivamente un ETS, ente del terzo settore.

Ai sensi dell'art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore e possono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.); le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.); gli enti filantropici (artt. 37 e ss.); le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40); le reti associative (artt. 41 e ss.); le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.); le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Inoltre, gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

L'iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva ai fini della qualifica di ente del terzo settore.

Per poter presentare la domanda di iscrizione l'ente interessato si deve dotare della documentazione necessaria e compilare la domanda on-line. Se la procedura di iscrizione ha esito positivo l'ente assume la qualifica di Ente del terzo settore.

Il registro è strutturato in sezioni che contengono le singole categorie nelle quali gli ETS possono identificarsi e nelle quali possono scegliere di inquadrarsi.

Ad eccezione delle reti associative, gli ETS non possono essere iscritti contemporaneamente in due o più sezioni.

Per Odv o Aps esistenti ed iscritti nei registri preesistenti si attiva un sistema automatico di c.d. migrazione dei dati nel Registro del Terzo Settore da parte degli uffici preesistenti di ODV o APS. Gli uffici del RUNTS dovranno poi controllare che i requisiti per chi chiede la registrazione siano mantenuti per poterne confermare la qualifica. Se manca qualcosa verrà chiesta una integrazione e la qualifica verrà confermata solo quando tutti i requisiti saranno soddisfatti.

L'anagrafe delle ONLUS, rimarrà operativa fino all'abrogazione della relativa disciplina fiscale e le iscrizioni delle nuove ONLUS sono chiuse dal 21 novembre 2021. La possibilità di iscrizione è prevista dal 28.03.2022 sino al 31.03 del periodo di imposta successivo al vaglio della Commissione Europea regimi fiscali del Terzo Settore; per esse è necessario presentare la domanda di iscrizione. Il regime è diverso perché la qualifica è di tipo fiscale ed il venir meno della disciplina ONLUS è legato alle tempistiche di efficacia dei regimi fiscali del Codice del Terzo Settore. La normativa del Codice del Terzo Settore è già operativa e così una parte di disciplina fiscale (es. i regimi di detrazione e deduzione fiscale per chi effettua erogazioni liberali a favore degli ETS) ma c'è una parte di disciplina fiscale che ancora non è in vigore e che non è efficace in quanto risulta subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea. Nel momento in cui interverrà l'autorizzazione le ONLUS avranno tempo per accedere al RUNTS sino al 31.03 dell'esercizio successivo l'autorizzazione.

La nuova domanda deve essere formalmente proposta perché non esiste una sezione ONLUS nel RUNTS ma in base alle caratteristiche e al modello organizzativo dell'ente, che ora ha la qualifica di ONLUS, si potrà valutare quale sarà la sezione più consona per collocare l'ONLUS che chiede l'iscrizione.

Per quanto riguarda gli enti no profit senza personalità giuridica e non ODV, APS o ONLUS, l'iscrizione può essere chiesta dal 24.11.2021, con la domanda di iscrizione che deve essere presentata dal legale rappresentante o dal legale rappresentante della rete a cui si aderisce.

Mentre per gli enti no profit con personalità giuridica, la domanda può essere presentata dal 24.11.2021.

Avv. Nicoletta Muzzolon

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