La riforma del Terzo settore

18.11.2022

Va sottolineato, innanzitutto, che la Riforma del Terzo Settore è in continua evoluzione e si trova ancora parzialmente nelle more del vaglio della Commissione Europea.

Sono due le riforme che oggi interessano gli Enti che operano in ambito sportivo: la riforma dello Sport e la riforma del Terzo Settore

Molti Enti no profit si trovano a valutare il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione anche al registro del CONI (ora Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche). 

Ulteriore dubbio sorge sull'eventualità per essi di aderire al Registro Unico del Terzo Settore (vedi Che cos’è il RUNTS?) oppure ad entrambi i registri.

La riforma del Terzo Settore viene definita una riforma di tipo culturale considerato che esso è costituito da organizzazioni che non hanno finalità di lucro, fondate sul volontariato e che perseguono delle finalità di interesse generale, in quanto offrono servizi volti al benessere psicofisico, contribuendo anche con elementi educativi.

Le singole realtà dovrebbero scegliere una forma giuridica adeguata alle proprie attività ed alla propria organizzazione e gestione.

La scelta dovrebbe essere, quindi, letteralmente disegnata in base alle proprie esigenze, organizzative, gestionali e fiscali, come se si trattasse di un abito su misura.

Si tratta di due registri pubblici e l'iscrizione ad entrambi è stata ora resa possibile e armonizzata dalle disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 36/2021, in particolare, in questo senso, è intervenuto il Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 17 novembre 2022 (cfr. art. 1 che modifica l'art. 6 del Decreto principale). 

Per quel che attiene gli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale, la disposizione consentirebbe di svolgere, come attività di interesse generale (ma non necessariamente in via prevalente), l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, previa iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche. 

Secondo il decreto correttivo, "Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche sia al Registro Unico Nazionale del terzo settore" si applicano le disposizioni del decreto n. 36 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il d.lgs. n. 117 del 2017, e, per le imprese sociali, con il d.lgs. n. 112 del 2017. Con questo intervento il decreto correttivo rende compatibile la riforma dello Sport con quella del Terzo Settore, consentendo agli Enti del Terzo Settore, che manterranno le loro caratteristiche, di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicando solo per quest'ultima la disciplina prevista dalla riforma dello Sport[1].

In attesa dell'entrata in vigore della modifica, il dettato dell'art. 6 del D.lgs. 36 del 2021 prevede al comma 2 che le norme del Decreto trovino applicazione solo in quanto compatibili, così determinando per gli enti con doppia iscrizione la prevalenza delle norme del Terzo Settore, su quelle contenute nei decreti sullo sport, fatta eccezione per la definizione di attività sportiva dilettantistica. Con la modifica apportata dal Decreto correttivo n. 163 il secondo comma citato verrà sostituito. 

Di conseguenza, agli enti iscritti ad entrambi i registri si applicheranno le disposizioni del decreto 36 limitatamente alle attività sportive mentre le ulteriori attività, che esulano dall'elenco tassativo gestito dal Dipartimento dello Sport, saranno considerate, con la nuova disposizione, come attività diverse, strumentali e accessorie.

Con la duplice iscrizione ad entrambi i Registri le attività ulteriori potranno essere svolte senza rischiare di superare i limiti imposti per le attività secondarie stesse.

Vantaggi per gli enti che decidono di iscriversi al RUNTS:

La disciplina che istituisce il RUNTS incentiva gli enti che ne vogliono far parte ed incentiva lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso finanziamenti e incentivi fiscali.

Attraverso la duplice iscrizione ad entrambi i registri pubblici l'associazione sportiva diventa anche ente del terzo settore, quindi, per essa valgono sia i vantaggi legati alla disciplina delle ASD sia quelli destinati al terzo settore.

- Se l'ente ha interesse, potrà, ad esempio, godere dei vantaggi di cui al Decreto Aiuti contro il caro-energia; oppure del c.d. Superbonus 110%.

- Far parte del terzo settore permette di poter interagire con la Pubblica Amministrazione in deroga al Codice degli Appalti, pur sempre nel rispetto della trasparenza ma senza dover affrontare necessariamente le procedure delle gare pubbliche e dei contratti pubblici;

- viene riconosciuta la possibilità di modificare lo statuto ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del terzo settore con le modalità semplificate dell'assemblea ordinaria, non essendo necessari i quorum rafforzati dell'assemblea straordinaria.

Anche le SSD potranno essere riconosciute come Enti del Terzo Settore, quindi, ottenere l'iscrizione al Registro, ma solo se hanno ottenuto la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del decreto legislativo 112/2017. 

L'iscrizione al Registro Imprese avrà effetto anche ai fini dell'iscrizione al RUNTS. 

Si tratta di enti costituti sotto forma di società di capitali o cooperative che sono caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro per espressa previsione normativa ma che hanno natura commerciale dal punto di vista fiscale essendo le società di capitali disciplinate al libro V del CC, mentre non si applicano alcune disposizioni riservate agli enti commerciali in materia di tassazione. 

Con il nuovo sistema fiscale, una volta a regime, sarà possibile, applicare le misure fiscali per questo tipo di enti e, ad esempio, potrebbe essere prevista una mitigazione del divieto di distribuzione degli utili.

[1] "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021 (enti sportivi e lavoro sportivo)"; Dossier 15 settembre 2022, CU0294, Senato della Repubblica, Servizio Studi, Dossier n. 574, Camera dei Deputati, Servizio Studi, Dipartimento Cultura, Dipartimento Lavoro, Atti del Governo 431, p. 14.

Avv. Nicoletta Muzzolon

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