La responsabilità civile di un'associazione sportiva dilettantistica per i danni derivanti dal reato commesso da un giocatore
Cass. pen., Sez. V, 31 marzo 2026, n. 12258
Massima: sussiste, nel processo penale, la responsabilità civile di cui all'art. 2049 cod. civ. delle associazioni o delle federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, nel caso in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di quest'ultimo e l'illecito.
A cura di Dott. Marco Misiti
Con sentenza depositata il 31 marzo 2026, n. 11258, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha ricostruito condizioni e presupposti per l'applicazione in sede penale, ai fini della affermazione della responsabilità civile derivante da reato, dell'art. 2049 c.c. nei confronti di un'Associazione sportiva dilettantistica.
Nel caso concreto, il giudice di appello aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato-giocatore per il reato di lesioni colpose, escludendo tuttavia la responsabilità civile della citata Associazione in ragione della ritenuta mancanza dei relativi presupposti. Ricorreva avverso tale sentenza la parte civile, evidenziando la fallacia della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui avrebbe attribuito rilevanza, ai fini della dichiarazione di responsabilità civile, alla mancata onerosità del rapporto. Diversamente, secondo la ricorrente, il giudice avrebbe dovuto esclusivamente accertare se sussistesse o meno un rapporto di preposizione.
Il giudice di legittimità ha colto l'occasione per ripercorrere i caratteri principali della citata ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Anzitutto, richiamando massime delle Sezioni civili a sostegno, ha precisato che l'ipotesi di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2049 c.c. risponde al principio cuius commoda eius et incommoda. In altri termini, il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, non solo fa propri i benefici che derivano dall'operato di costoro, ma assume altresì il rischio connesso alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde delle ingerenze dannose, dolose o colpose, nella sfera giuridica altrui.
La Suprema Corte ha poi precisato che, per consolidata giurisprudenza civile, non è necessario che ricorra un rapporto di dipendenza, essendo a tali fini sufficiente che un soggetto, per volontà dell'altro, esplichi un'attività per conto di quest'ultimo. A tali fini è indifferente che per la suddetta attività sia previsto o meno un compenso e, di conseguenza, l'onerosità del relativo rapporto.
Infine, è altresì irrilevante la continuità o meno dell'attività, purché il preposto sia inserito all'interno dell'organizzazione del preponente e quest'ultimo eserciti dei poteri di controllo giuridicamente rilevanti sull'attività del preposto.
Quella che si configura in capo al preponente è – nonostante l'equivoco richiamo nella motivazione a una equiparazione tra padrone e committente in ragione di una «presunzione di colpa in eligendo o in vigilando[1]» – una responsabilità di tipo oggettivo per fatto altrui, superabile solo mediante la prova che difetti un nesso di occasionalità necessaria tra attività espletanda e danno cagionato, applicabile anche al responsabile civile nel processo penale.
Alla luce di tali coordinate, la Corte di cassazione ha annullato e rinviato per nuovo giudizio la sentenza impugnata, in quanto quest'ultima è incorsa nel vulnus denunziato dalla ricorrente nella parte in cui ha ritenuto essenziale, ai fini del 2049 c.c., la sussistenza di un rapporto di impiego-dipendenza.
[1] In effetti, tale affermazione si pone in contrasto con quella precedente per la quale l'ipotesi di cui all'art. 2049 c.c. corrisponderebbe a una «forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva».
