La risarcibilità del danno lungo latente

06.03.2023

Quando parliamo di "danno lungo latente" si intende un effetto dannoso che, restando celato, si palesa dopo un periodo più o meno lungo dal momento in cui si è verificato il fatto lesivo.

Dal momento che l'effetto danno si verifica in un momento successivo all'evento, si pone una problematica di non poco conto che riguarda la risarcibilità dei danni, motivo per cui il primo elemento indispensabile da esaminare è rappresentato dalla prescrizione.

Per la responsabilità extracontrattuale, in special modo per quella medica, la norma di riferimento è l'art. 2947 c.c. che indica in cinque anni dal fatto lesivo il termine di prescrizione anche se, nel caso di specie, il termine prescrizionale, trattandosi di responsabilità medica, viene identificato in dieci.

A tal proposito, importante è capire da quando partirebbe la decorrenza del termine decennale della prescrizione; in altri termini, è indispensabile identificare il dies a quo per poter agire in giudizio e vedersi riconoscere un risarcimento del danno.

Sull'individuazione del dies a quo sono state elaborate due tesi: una garantista ed una rigorosa.

  • Secondo la tesi garantista, il dies a quo coinciderebbe con il momento in cui la persona danneggiata ha contezza dell'effetto lesivo e, quindi, nel momento in cui ne subisce gli effetti ponendo a sostegno di questa la stessa norma dell'art.2043 c.c. in cui il legislatore stesso metterebbe in evidenza la ricezione di un "danno ingiusto" , non facendo rilevare, invece, la condotta. Volendo, pertanto, accogliere la tesi ut sopra, appare che il momento da cui far decorrere la prescrizione non è il momento in cui si è verificato il fatto lesivo o il momento in cui l'effetto è divenuto conoscibile al danneggiato, bensì, il momento in cui quest'ultimo ha modo di provare che il danno che ha subito è derivato dalla condotta illecita di un terzo. Si desume, pertanto, che il danneggiato avrà l'onere di provare la percezione del danno nonché il nesso eziologico con una condotta lesiva.

  • Secondo, invece, la tesi rigorosa, lo stesso articolo 2947 c.c. si dovrebbe interpretare individuando il giorno in cui sarebbe avvenuta la condotta lesiva anche nel caso del danno lungolatente. A sostegno della tesi in esame, verrebbe infatti ripreso l'art. 2043 interpretandolo, tuttavia, nel senso che, nel momento in cui si parla di "fatto doloso o colposo", si fa assoluto riferimento alla condotta dannosa dalla quale poi è scaturito il danno rendendo inapplicabile quanto detto poc'anzi in merito alla scelta dell'interpretazione più favorevole al danneggiato, in modo da evitare che il danneggiante possa essere esposto a tempo indeterminato a qualsiasi azione risarcitoria.

In seguito alla disamina di entrambe le tesi sembrerebbe, tuttavia, essere preferibile la tesi garantista.

La stessa Giurisprudenza, infatti, non solo esamina tale tesi in relazione all'art.2043 c.c. per la cui applicazione richiederebbe la sussistenza di un vero e proprio danno, ma anche in combinato disposto con l'art.2935 c.c., permettendo così di ritenere che è possibile far valere un diritto nel momento in cui si ha percezione del danno.

Non basta, però, fermarsi all'individuazione del dies a quo per poter pretendere un risarcimento del danno lungo latente, in quanto lo stesso prevede un vero e proprio presupposto desumibile già da quanto detto poc'anzi: la sua totale imprevedibilità.

Facciamo un esempio pratico: nel caso in cui da un incidente stradale derivino determinate lesioni al conducente consentendogli di ottenere un risarcimento del danno, ma a distanza di tempo, successivamente a visita medica, viene riconosciuto che sono sopraggiunte delle lesioni imprevedibili, ma riconducibili al sinistro di cui prima, il danneggiato potrebbe richiedere un nuovo risarcimento?

In risposta a questa domanda intervengono la sentenza n.7215/1997 e la n. 5576/1984.

Entrambe affermano il principio di diritto secondo cui i pregiudizi che non erano ancora presenti e non razionalmente prevedibili al momento della prima transazione vanno reputati estranei consentendo, al loro manifestarsi, di pretendere un nuovo risarcimento.

E' da precisare, tuttavia, che ai fini del risarcimento è necessario una perizia svolta da un medico legale in merito alla sussistenza del nesso causale tra il fatto originario e già risarcito e le lesioni sopraggiunte improvvisamente e tardivamente[1].

Dott.ssa Martina Carosi


[1] E' il caso, per esempio, di tutti quei danni non rilevabili con strumenti diagnostici non invasivi, ma riscontrabili successivamente per mezzo di una operazione chirurgica o con l'insorgenza di determinate malattie come l'epilessia a seguito di una lesione cerebrale.