
L'avviso conclusivo delle indagini preliminari
A cura di Avv. Alessio Moretto
L'art. 415 bis c.p.p. detta una disciplina essenziale nel quadro di un sistema processuale penale di stampo accusatorio, regolando la c.d. discovery degli atti di indagine e costituendo in molti casi il primo momento in cui viene resa nota all'indagato l'esistenza di un procedimento a suo carico.
È importante considerare come la norma sia disposizione sia stata introdotta dall'art. 17, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Nell'originario impianto codicistico, pertanto, la fase di indagine poteva concludersi senza permettere all'indagato di apportare il proprio apporto attivo e conoscitivo a questa prima fase procedimentale.
La disposizione stabilisce innanzitutto che prima della scadenza del termine delle indagini preliminari – e anche in caso di proroga – il pubblico ministero che non sia orientato a formulare richiesta di archiviazione fa notificare all'indagato e al suo difensore l'avviso di conclusione della fase predetta.
Nel caso in cui si proceda, peraltro, per i delitti di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, lo stesso avviso deve essere notificato anche al difensore della persona offesa o, in sua mancanza, alla stessa persona offesa.
Il secondo comma della disposizione stabilisce che l'avviso in questione deve contenere la sommaria enunciazione del fatto inquadrato nel contesto spazio-temporale per il quale si procede e delle norme che si assumono violate: si tratta della c.d. imputazione provvisoria.
Segue, quindi, l'avvertimento secondo cui la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore possono prenderne visione ed estrarne copia.
Relativamente alla funzione di discovery assolta dall'avviso, inoltre, deve essere indicato l'avvertimento per cui l'indagato e il difensore che non vi abbiano provveduto precedentemente possono esaminare gli atti depositati relativi a intercettazioni e flussi di comunicazioni informatiche, ascoltarne le registrazioni ed estrarre copia del materiale di riferimento.
È ammessa per il difensore inoltre la possibilità di depositare l'elenco di ulteriori registrazioni ritenute rilevanti.
Il diritto di difendersi attivamente viene in rilievo soprattutto attraverso le prescrizioni previste dal successivo terzo comma, ai sensi del quale l'indagato ha facoltà, nei venti giorni successivi, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni difensive, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, con il conseguente obbligo di procedervi.
È opportuno precisare che ai sensi degli artt. 416 e 552, sono affetti da nullità a regime intermedio la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di citazione diretta a giudizio emessi qualora siano stati omessi la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o l'interrogatorio richiesto nei termini predetti dall'indagato[1].
Con l'avviso di conclusione delle indagini, l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Appare chiaro, dalla lettera della norma, il collegamento fra lo strumento di discovery e l'effettivo esercizio dei diritti di difesa, del giusto processo e del contraddittorio fra le parti di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
La stessa Corte Costituzionale, a conferma, ha rimarcato in diverse pronunce come l'avviso di cui all'art. 415 bis ponga l'indagato a conoscenza di informazioni essenziali all'esercizio concreto delle proprie prerogative difensive[2].
Secondo la Consulta, è pienamente conforme all'assetto costituzionale la circostanza per cui l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia previsto esclusivamente nei casi in cui il pubblico ministero eserciti l'azione penale attraverso la richiesta di rinvio a giudizio o citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica, in quanto il nostro ordinamento prevede strumenti difensivi analoghi in relazione a fattispecie procedimentali differenti.
E invero, nell'ambito del giudizio immediato, l'indagato sarebbe messo in condizione di interloquire per esprimere le proprie difese attraverso ulteriori strumenti quali l'interrogatorio o la produzione di memorie e documenti, essendo l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. incompatibile con le esigenze di celerità del rito[1].
Anche nel procedimento per decreto, sono l'esigenza di celerità del rito e la sintesi stessa del procedimento a contrastare con la ratio dell'istituto; ciononostante, il diritto di difesa dell'imputato resterebbe garantito e pienamente tutelato dalla possibilità di opporsi al provvedimento di condanna[3].
Il diritto di difesa sembrerebbe peraltro rispettato anche nel caso di imputazione coatta da parte del giudice per le indagini preliminari disposta al termine del procedimento di archiviazione, in quanto l'indagato sarebbe stato già edotto delle accuse mosse nei suoi confronti e avrebbe potuto già fornire il proprio apporto conoscitivo relativamente al procedimento[4].
Da ultimo, occorre considerare come la disposizione non trovi applicazione nei procedimenti penali contro minorenni o in quelli dinanzi al giudice di pace. In relazione a quest'ultimo, in particolare, la Corte Costituzionale ha affermato come la peculiare snellezza procedimentale e delle indagini preliminari rendano superfluo l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.[5].
[1] CASS sez 4 24 settembre 213
[2] Vedi Corte Cost., sentenza 16 maggio 2002, n. 203, nella quale viene fatta salva la legittimità costituzionale dell'art. 453 c.p.p., che per il giudizio immediato prevederebbe analoghi strumenti difensivi.
[3] Così si esprime la Corte Cost., sentenza 4 febbraio 2003, n. 32.
[4] In tal senso, si veda Corte Cost., sentenza 29 dicembre 2004, n. 441
[5] Corte Cost., sentenza 28 giugno 2004, n. 201
