Il caso “S.S. Lazio – Torino F.C.”

29.07.2022

L'incontro tra Lazio e Torino, partita valevole per la 25a giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A TIM, programmata per il 2 marzo 2021 non si disputa a causa del mancato arrivo della squadra granata allo stadio "Olimpico" di Roma.

La squadra del Torino F.C. viene bloccata dall'Asl locale essendo emersi diversi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra.

L' Asl di riferimento, infatti, dispone l'isolamento domiciliare a tutti i calciatori granata e staff dal 23 febbraio al 2 marzo (compreso), impedendo così la disputa sia di Torino-Sassuolo (in programma il 26 febbraio) che diLazio-Torino. La prima gara viene rinviata dalla Lega Serie A, con C.U. n. 196 del 25 febbraio 2021, e viene "rigiocata" il 17 marzo 2021 sul campo, per la seconda il rinvio non è arrivato e dunque la squadra biancoceleste quel 2 marzo si presenta in campo per ottenere il 3-0 a tavolino.

La gara di Roma prevista alle 18.30 non è rinviata perché la Lega ritiene che il Torino abbia già usato il "bonus" di un rinvio stagionale - regolamentato nel Comunicato Ufficiale n. 51 del 2 ottobre 2020 - per la gara col Sassuolo.

La parola passa al Giudice Sportivo, al quale la società Torino presenta ricorso per il riconoscimento della forza maggiore ai sensi dell'art. 55 NOIF.

Il 12 marzo 2021 con Comunicato Ufficiale n. 218 viene pubblicata la decisione n. 65 del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandea sulla gara Soc. Lazio - Soc. Torino del 2 marzo 2021.

Il giudice premette, come precisato in precedente occasione (caso Juventus - Napoli), che egli è chiamato, con valutazione di merito ad esso spettante ex art. 55, comma 2, delle NOIF della F.I.G.C., a verificare unicamente la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e, quindi, dell'applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione in Roma, Stadio Olimpico, della Società Torino F.C. per la disputa dell'incontro di Campionato 2020/2021 Lazio - Torino come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 2 marzo 2021 ore 18,30, e, dunque, in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni della gara per 0-3 (e penalizzazione di un punto in classifica) derivanti dall'art. 53 NOIF in seguito al rapporto arbitrale che accerta il mancato inizio dell'incontro per mancata presentazione di una squadra, nella specie la Società Torino, derivando in altri termini dalla mancata presentazione per disputare l'incontro l'applicazione in automatico delle richiamate sanzioni previste dall'art. 53, salva solamente la eventuale dimostrazione della sussistenza della "forza maggiore".

Il giudice ribadisce come sia preclusa, pertanto, ogni valutazione diretta e conseguentemente ogni determinazione circa la legittimità di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie statali e territoriali posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività. Né è consentita la disapplicazione degli atti medesimi.

Il Giudice Sportivo all'interno della sua decisione analizza, considerati rilevanti ai fini di specie, tre atti della ASL di Torino, Dipartimento della prevenzione.

  1. Nota prot. n. 53354 del 23 febbraio 2021, con la quale in relazione alla comunicazione di positività SARS-CoV-2 di alcuni componenti inseriti nel Gruppo Squadra, rilevata l'altissima probabilità che potesse trattarsi di c.d. Variante inglese, si impone un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C., con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio, per un periodo di almeno 7 giorni, nel corso dei quali devono essere eseguiti controlli virologici ogni 48 ore (anche ai fini dell'eventuale ripresa degli allenamenti individuali), restando fermo ovviamente l'isolamento domiciliare dei soggetti positivi, da trattarsi secondo le indicazioni ministeriali;
  2. Nota prot. n. 59662 dell'1 marzo 2021, con cui, preso atto della negatività dei tamponi molecolari eseguiti in data 27 febbraio 2021, in parziale deroga all'obbligo di permanenza a domicilio per giorni sette di cui all'ordinanza di quarantena del 23 febbraio 2021, si autorizza il Gruppo Squadra a riprendere gli allenamenti in forma individuale;
  3. Ulteriore nota (protocollo non noto) in data 1 marzo 2021, con la quale in relazione alla richiesta di chiarimenti del Torino in pari data, si specificava che quanto al computo dei giorni il giorno dell'emissione del provvedimento doveva considerarsi come "giorno 0" e che pertanto, nel caso di specie, la scadenza del provvedimento di quarantena è "alla mezzanotte del 2 marzo 2021".

Riportate in sentenza le tre note della Asl Torino, il giudice inizia la disamina circa la sussistenza della forza maggiore ex articolo 55 NOIF F.I.G.C..

Il Giudice Sportivo, in principio, ricorda come anche questa volta, dopo il caso Juventus Napoli, vi sia impossibilità della prestazione per il cosiddetto "factum principis" quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità governative o territoriali che, per tutelare l'interesse pubblico a cui sono preposte, impongano prescrizioni comportamenti o divieti che rendano impossibile la prestazione dell' obbligato indipendentemente dalla sua volontà.

Il Giudice, in questa sentenza, conferma la lettura dell'istituto, limitata come deve essere ai profili valutativi di merito relativi all'applicazione di una norma federale interna e di natura organizzativa, inquadrandola in una natura marcatamente "oggettiva", e prescinde, dunque, dalla diligenza avutasi nei confronti dei comportamenti e nelle interlocuzioni con le Autorità, proprio perchè trattasi dell'unica fattispecie che consente di non applicare, altrimenti automaticamente, la sanzione della perdita della gara. Inoltre, aggiunge come non può non evidenziarsi al riguardo che lo stesso protocollo della Lega Serie A in data 2 ottobre 2020 fa salvi gli "eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali".

Premesso ciò, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, ad avviso del Giudice Sportivo risulta integrata la fattispecie dalla forza maggiore, così come descritta dalle norme federali, alla stregua della portata prescrittiva in questo caso chiara ed inequivocabile, che non lascia dunque margini di dubbio, degli atti dell'Azienda sanitaria, in particolare della nota interpretativa/prescrittiva finale.

In particolare, continua il Giudice, le eventuali incongruenze che anche la S.S. Lazio non ha mancato di rilevare, circa la autorizzazione postuma degli allenamenti individuali e, non da un ultimo, circa la previsione di un giorno zero, e, quindi, di efficacia differita il giorno dopo, per un provvedimento di quarantena a possibile focolaio di variante inglese in atto, si arrestano necessariamente di fronte al chiaro disposto dell'ultima nota della ASL, la quale in data 1 Marzo 2021, tempestivamente rispetto all'incontro previsto, integrando e chiarendo, seppur a richiesta, la portata del proprio precedente atto del 23 febbraio, specifica che il "provvedimento contumaciale" perdura fino a tutto il 2 marzo 2021.

Per questi motivi, il Giudice Sportivo delibera di non applicare alla Società Torino le sanzioni previste dall'articolo 53 NOIF per la mancata disputa della gara Lazio Torino.

Con atto, spedito in data 14 marzo 2021, la Società S.S. Lazio preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 218 del 12 marzo 2021 della Lega Serie A) con la quale, in relazione alla gara Lazio-Torino, in programma per il 2 marzo 2021, viene deliberato di non applicare, nei confronti della Società F.C. Torino, la predetta sanzione prevista dall'art. 53 delle NOIF per la mancata disputa del predetto incontro di calcio, ovvero la sconfitta per 0-3.

Il 30 marzo 2021 viene pubblicata la decisione n. 132/2021 della Corte Sportiva d'Appello sul reclamo proposto dalla società S.S. Lazio, che, a sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo, deduce diversi motivi.

In particolare, la Società S.S. Lazio afferma che, nella fattispecie, non ricorrano, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo, i presupposti per il riconoscimento, in favore della Società F.C. Torino, della forza maggiore di cui all'art. 55 delle NOIF, evidenziando come il Giudice Sportivo avrebbe dovuto accertare l'illegittimità del provvedimento adottato dal Dipartimento della prevenzione dell'ASL di Torino in data 1 marzo 2021 con il quale viene precisato che il provvedimento di quarantena nei confronti del "gruppo squadra" del Torino sarebbe scaduto alla mezzanotte del 2 marzo 2021, con conseguente disapplicazione dello stesso.

La Società reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui, dopo avere evidenziato le incongruenze relative "all'autorizzazione postuma degli allenamenti individuali e, non da ultimo, circa la previsione di un "giorno zero" (alla stregua di un termine procedimentale a tutela di parte), e quindi di efficacia differita al giorno dopo, per un provvedimento di quarantena a possibile focolaio di variante inglese in atto", non ha accertato, incidentalmente, l'illegittimità del provvedimento adottato dal Dipartimento della prevenzione dell'ASL di Torino in data 1 marzo 2021, con conseguente disapplicazione dello stesso.

La Società S.S. Lazio S.p.A. chiede, pertanto, alla Corte: 1) di procedere al predetto accertamento incidentale; 2) di disapplicare il provvedimento dell'ASL torinese ai soli fini della decisione del presente giudizio, con conseguente affermazione della insussistenza, nella fattispecie di cui è procedimento, dei presupposti per il riconoscimento della forza maggiore di cui all'art. 55 delle NOIF; 3) di applicare, nei confronti della Società F.C. Torino, la sanzione della sconfitta per 0-3 con riferimento all'incontro di calcio Lazio-Torino in programma il 2 marzo 2021.

La Corte con la sopracitata decisione conferma quanto statuito dal Giudice Sportivo, ritenendo di non poter disapplicare i provvedimenti amministrativi, adottati da una autorità statale o, come nel caso di specie, territoriale; trattasi, invero, di "atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi".

Infatti, nelle ipotesi di contrasto tra ordinamenti, quello statale, in quanto sovrano, prevale perché esso si pone rispetto a qualunque altro ordinamento derivato (tra cui quello sportivo) come garante dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione; nel caso di specie, il diritto alla tutela della salute sia essa individuale che collettiva.

Alla luce di ciò, sostiene la Corte, gli organi della giustizia sportiva non sono abilitati, contrariamente a quanto affermato dalla Società reclamante, a conoscere, anche incidenter tantum, della legittimità degli atti amministrativi delle autorità statali o territoriali né tantomeno possono disapplicarli trattandosi di atti esistenti, validi ed efficaci fino ad eventuale annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d'ufficio da parte della medesima autorità che li ha adottati.

Pertanto, correttamente, il Giudice Sportivo si è arrestato di fronte al chiaro disposto dell'ultima nota della ASL di Torino, "la quale il 1° marzo, tempestivamente rispetto all'incontro previsto per il 2 marzo, integrando e chiarendo, seppur a richiesta, la portata del proprio precedente atto del 23 febbraio ha specificato che il provvedimento contumaciale perdurava fino a tutto il 2 marzo 2021", ritenendo, quindi, che tale atto integrasse il c.d. factum principis, che ha impedito la prestazione da parte della Società F.C. Torino S.p.A. in relazione all'incontro di calcio Lazio-Torino.

Così richiamando la corte la portata precettiva di quanto affermato dal Collegio di Garanzia del CONI - Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1, secondo cui gli atti amministrativi integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale.

In data 14 aprile 2021 viene presentato dalla S.S. Lazio S.p.a. un ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport per la riforma della citata sentenza n. 132/CSA/2020-2021, emessa dalla Corte Sportiva di Appello della F.I.G.C., Sezione Prima.

Il Collegio di Garanzia, in data 13 maggio 2021, ha respinto il ricorso presentato dalla società S.S. Lazio S.p.a..

Dott. Federico Basile