
Matrimonio urgente: quando è possibile sposarsi senza pubblicazioni?
A cura di Dott.ssa Martina Carosi
Laddove uno dei due partner versi in condizioni talmente gravi da porlo in imminente pericolo di vita, ed occorra procedere velocemente e con speditezza, è prevista dal Codice Civile, la possibilità di ridurre le tempistiche.
Nello specifico, infatti, l'iter volto alla preparazione della celebrazione del matrimonio potrebbe rischiare di recare un grave pregiudizio ai nubendi viste le lungaggini burocratiche.
A norma dell'art.100 c.c., in presenza di gravi motivi, può succedere che il Tribunale autorizzi la riduzione delle pubblicazioni, fino addirittura ad autorizzarne l'omissione nei casi di maggiore gravità.
La successiva norma, e quindi l'art.101 c.c., dispone, inoltre, che se la motivazione è integrata dal pericolo di morte imminente di uno degli sposi, venga adottata un'ulteriore deroga.
In particolare, infatti, in simili circostanze si esclude l'intervento del Tribunale rimettendo la diretta celebrazione del matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile, senza dover adempiere alla pubblicazione che normalmente rappresenta la fase preliminare dell'iter per il perfezionamento dell'unione coniugale essendo volto ad accertare la sussistenza di ogni requisito per contrarre matrimonio.
Importante è precisare che l'imminente pericolo di vita assume rilievo anche per le unioni civili: in questo caso l'ufficiale di stato civile può procedere alla costituzione senza operare le preliminari verifiche disposte dall'art. 70-bis, co.2 del D.P.R. 396/2000, previo giuramento degli interessati circa l'insussistenza di impedimenti. Lo stesso ufficiale è tenuto, inoltre, a dichiarare nell'atto di costituzione dell'unione civile, le modalità di accertamento del pericolo di vita.