Che differenza c’è tra mediazione e negoziazione assistita?

24.01.2023

La mediazione e la negoziazione assistita sono due istituti di recente introduzione, nati con lo scopo di deflazionare il numero di cause, e rappresentano in molti casi condizione di procedibilità per l'avvio del giudizio.

La mediazione è stata introdotta con il D.lgs.n. 28/2010 che la definisce, all'art.1 come "l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".

La peculiarità, pertanto, risiede nella presenza della figura del mediatore che deve moderare l'incontro tra le parti al termine del quale avrà il compito di redigere un processo verbale sottoscritto dalle parti, a cui allegare il testo dell'accordo in caso di esito positivo; qualora l'esito fosse, invece, negativo, il mediatore potrà e dovrà, in caso di richiesta delle parti, sottoporre alle stesse una proposta conciliativa, la cui mancata accettazione potrà spiegare effetti negativi nel giudizio successivo.

La negoziazione assistita, invece, è stata introdotta con il d.l n.132/2014 e viene definita all'art.2 come "un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia" e avviene con l'assistenza di uno o più avvocati.

Nonostante le varie similitudini con la mediazione, la differenza principale qui risiede proprio nel fatto che manca la figura del soggetto terzo ed imparziale, ma soprattutto presenta una disciplina molto scarna riassumibile in tre punti ben precisi:

  1. una parte rivolge all'altra l'invito a stipulare la negoziazione assistita tramite atto redatto da un avvocato in cui indicare l'oggetto della controversia, nonché l'avvertimento che in caso di mancata risposta entro 30 giorni potrebbe essere valutato dal giudice nel giudizio successivo;
  2. la convenzione di negoziazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e deve indicare un termine per espletare le varie operazioni;
  3. l'accordo poi deve essere sottoscritto dalle parti ma anche dagli avvocati e costituisce anche titolo esecutivo.

Dott.ssa Martina Carosi