La misura dell’inclusione attiva supera l’epoca del reddito di cittadinanza?

03.04.2023

Il reddito di cittadinanza, introdotto dal D.L. 4/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" e convertito poi in L. 26/2019 è definito dall'Art. 1 come "misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'inclusione sociale, a garanzia del diritto del lavoro, all'istruzione e alla formazione attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro".[1]

I beneficiari del RdC o della Pensione di cittadinanza sono attualmente i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti riferiti alla residenza, al soggiorno, al reddito, al patrimonio nonché alla disponibilità di beni durevoli, alla mancata sottoposizione a misure cautelari personali e condanne intervenute nei 10 anni precedenti alla domanda.

Il componente richiedente deve essere 1 per nucleo familiare e deve avere determinanti requisiti:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di paese facente parte dell'UE e che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi extra UE per soggiorno di lungo periodo ed essere residente in Italia da almeno 10 anni, alla presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
  • il nucleo familiare deve avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 9.360 €, un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30.000 €, - un valore di reddito mobiliare non superiore a 6.000€, accresciuto di 2.000€ per ogni componente familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000€, incrementato di 1.000€ per ogni figlio successivo al primo, con massimali incrementati di 5.000€ per ogni componente disabile e di 7.500€ per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente- e un valore di reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000€ annui e nel caso in cui il nucleo familiare risieda in locazione tale soglia è innalzata a 9.360 €;
  • nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta né avere la piena disponibilità di navi o imbarcazioni da diporto.

Chi fa parte del nucleo familiare?

Fanno parte del nucleo familiare il coniuge o la parte dell'unione civile, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni anche se a carico del coniuge o parte dell'unione civile, gli ascendenti diretti a carico del coniuge o parte dell'unione civile.

Nel caso di genitore naturale, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, questo si considera facente parte del nucleo familiare.

Come viene calcolato il RdC?

Il sostegno è costituito da 12 mensilità, con importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare ed è erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronico il cui importo è dato dalla sottrazione del proprio reddito familiare da reddito familiare massimo e aggiungendo, eventualmente, anche il canone di locazione annuale o il mutuo.

Il beneficio economico è esente dal pagamento dell'IRPEF e non può essere inferiore a 480 € annui né superiore a 9.360 € annui.

Erogazione e durata

Il beneficio è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni su esposte, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile previa sospensione di un mese prima della domanda di rinnovo.

Le domande possono essere inoltrate presso gli uffici postali, i Caf, i patronati e con modalità informatiche e l'INPS verificherà il possesso dei requisiti.

Elemento di condizionalità è anche l'adesione al patto per l'inclusione sociale, come condizione per continuare, anche, a godere del beneficio, il cui riconoscimento è subordinato alla dichiarazione dei componenti maggiorenni del nucleo familiare alla immediata disponibilità lavorativa.

Prima della stipulazione del patto i beneficiari del RdC sono convocati dal centro per l'impiego ovvero dai servizi comunali per una valutazione preliminare, sostenere colloqui ed accettare almeno una delle tre offerte di lavoro ritenute "congrue".

Nei primi 6 mesi di fruizione del beneficio deve essere accettata un'offerta di lavoro entro i 100 km dalla residenza ed entro i 250 km oltre il sesto mese. Dopo un anno, l'offerta di lavoro potrà riguardare anche tutto il territorio nazionale, a meno che non si tratti di famiglie con disabili o nel caso in cui vi siano solo minori.

Sanzioni penali

Nel caso in cui il beneficiario, con dolo, fornisca dati o notizie non veritiere è punito con la reclusione da 1 a 6 anni, oltre la decadenza del beneficio e alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Cosa cambierà con MIA? MISURA DI INCLUSIONE ATTIVA

La bozza di testo introduce un nuovo strumento scelto dal Governo Meloni per sostituire il RdC.

A beneficiarne saranno due diversi tipi di pubblico:

  • le famiglie povere e senza occupazione ovvero la "categoria debole" e dunque minori, anziani e disabili e non in grado di lavorare;
  • i soggetti tra i 18 e i 60 anni e dunque soggetti in età occupabile.

Il nuovo assegno sarò al massimo di 6.000€ annui moltiplicato per scala familiare fino ad arrivare a 13.200€ grazie al multiplo di 2,2 e in assenza di categorie deboli i 6.000€ si riducono a 4.500 €. L'importo massimo sarà di 500€ mensili contro i 780€ attuali e per i single di 375€, contro gli attuali 580€. La riduzione degli assegni ha l'intento di favorire, ovviamente, il percorso verso un'attività lavorativa e occupazionale puntando verso la partecipazione a percorsi di lavoro.

Per i soggetti in età occupabile MIA prevede un trattamento ridotto del 25% rispetto all'assegno mensile previsto per le famiglie dove sono presenti disabili, anziani o minori e il sussidio avrà durata 12 mesi, e, per il primo rinnovo si dovranno aspettare 6 mesi, per il secondo un anno e per il terzo un anno e mezzo.

L'Accesso sarà consentito a coloro che avranno un ISEE non superiore a 7.200€.

La nuova misura dovrebbe entrare in vigore a settembre di quest'anno, anche se non ci sono ancora date certe, essendo stato prorogato per 7 mesi l'attuale misura (RdC) come da legge di bilancio e nelle prossime settimane, dunque, dovrebbe essere presentata in Consiglio dei Ministri il DL di riforma del reddito di cittadinanza.

Dott.ssa Veronica Riggi

[1] Pensione di cittadinanza nel caso in cui a percepire tale sostegno è un soggetto che abbia età pari o superiore a 67 anni.