Le misure di prevenzione: la sorveglianza speciale

22.04.2026

A cura di Avv. Martina Carosi

Nel sistema giuridico italiano, le misure di prevenzione rappresentano strumenti essenziali per tutelare la sicurezza pubblica e contrastare comportamenti che possono costituire una minaccia per l'ordine sociale.

Queste, infatti, sono delle misure special-preventive che mirano ad evitare, che soggetti reputati socialmente pericolosi, possano commettere dei reati, motivo per cui si differenziano dalle pene che, invece, intervengono in un momento successivo e, più precisamente, a seguito di una condanna.

Tali misure affondano le loro origini nella necessità di contrastare le organizzazioni criminali ed i patrimoni illecitamente accumulati, nonché a controllare fenomeni di disagio sociale e, nel corso del tempo, sono state oggetto di numerosi interventi normativi tra cui, il D. Lgs. N. 156/2011 (il codice Antimafia), successivamente modificato dalla L.n. 161/2011, importante per aver fornito una sistemazione organica all'intera materia.

In merito alle misure in oggetto, è indispensabile compiere una macro-distinzione tra:

  • misure di prevenzione personali che incidono direttamente sulla libertà personale del soggetto ritenuto socialmente pericoloso, il quale può essere posto a sorveglianza speciale per un periodo compreso da 1 a massimo 5 anni, nonché obblighi o divieti di soggiorno;
  • misure di prevenzione patrimoniali che non colpiscono direttamente il destinatario della misura, bensì i beni ritenuti proventi di attività illecite e tra esse si annoverano il sequestro e la confisca.

Per quanto concerne le misure di prevenzione personali, merita approfondimento la sorveglianza speciale. Essa, infatti, viene applicata a tutti quei soggetti che, pur avendo ricevuto un avviso orale, non hanno apportato modifiche al loro comportamento, risultando ancora socialmente pericolosi.

Tale misura preventiva può essere adottata solo in seguito all'avvio di un procedimento giurisdizionale finalizzato a verificarne la legittimità e i presupposti. In caso di sua applicazione, comporta una serie di obblighi e limitazioni, quali ad esempio, il suo accostamento al divieto di soggiorno in specifiche province o comuni, o ancora, l'obbligo di restare nel comune di residenza o dimora abituale.

La misura della sorveglianza speciale entra in vigore dal momento in cui il decreto che la dispone viene comunicato all'interessato, restando valida fino alla scadenza del termine stabilito nel medesimo decreto che prevede anche tutte le prescrizioni relative ad orari, luoghi e alle frequentazioni che il sorvegliato deve rispettare.

Il soggetto sorvegliato riceve anche un "libretto" in cui sono riportate tutte le prescrizioni da esibire a richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza e su cui devono essere riportati tutti i controlli.

In caso di inosservanza delle già menzionate prescrizioni, si commette un reato contravvenzionale punibile con l'arresto da tre mesi ad un anno, mentre la commissione di un reato, durante il periodo della sorveglianza, tale circostanza andrà ad incidere sulla misura stessa comportandone l'inasprimento o il prolungamento.

In buona sostanza, la sorveglianza speciale altro non è che uno strumento di prevenzione mirata, il cui fine risiede non solo nel controllo di comportamenti potenzialmente pericolosi, ma anche nell'incentivare il soggetto al rispetto della legge attuando un bilanciamento tra la tutela della collettività ed il rispetto delle garanzie individuali.

Ciò posto, le misure di sicurezza costituiscono strumenti essenziali del diritto penale, volti a tutelare l'ordine pubblico la cui applicazione garantisce un equilibrio tra la protezione della collettività e il rispetto delle garanzie individuali. In quest'ottica, il corretto impiego delle misure di sicurezza rappresenta un presidio fondamentale per assicurare che la prevenzione penale operi nel rispetto dei principi costituzionale e del diritto alla libertà personale.

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