La mora del creditore

27.01.2025

Non sempre il ritardo nell'adempimento deriva dal comportamento del debitore.

Sebbene, ai fini dell'attuazione del rapporto, la giurisprudenza ritenga configurabile in capo al creditore un dovere, anche in base ai principi generali di correttezza e buona fede oggettiva che caratterizzano la disciplina delle obbligazioni, di collaborare nel rapporto obbligatorio (Cass. Civile n. 25554/2018), a volte questo sforzo può difettare e, non solo impedire l'adempimento ma rischiare di compromettere le aspettative che il debitore vanta in ordine alla fisiologica attuazione del rapporto obbligatorio.

Non si può escludere che in alcuni casi il creditore possa avere un interesse contrario all'adempimento del debitore: ad esempio qualora gli prema di dimostrare che il debitore è inadempiente per ottenere la risoluzione del contratto oppure qualora ritenga che la prestazione offertagli sia, da un punto di vista quantitativo o qualitativo, non corretta; o ancora quando semplicemente per negligenza trascuri le attività necessarie per rendere possibile l'adempimento.

Pertanto il ritardo può ben essere imputato anche al creditore.

Tale possibilità è prevista dagli artt. 1206 e seguenti del Codice civile. Il creditore risulta quindi in mora quando, senza un motivo legittimo, rifiuta il pagamento offertogli dal debitore o non pone lo stesso nella condizione di adempiere l'obbligazione.

Il rifiuto del creditore può comportare ovviamente delle conseguenze per il debitore. Pensiamo ad esempio, al caso in cui il debitore debba consegnare una cosa al creditore: se quest'ultimo si rifiuta di riceverla o non predispone un luogo adatto per la consegna o il deposito, il debitore potrebbe dover sostenere le spese relative alla sua custodia e subire, quindi, un danno. Oppure si pensi ad una prestazione lavorativa che non può essere eseguita se il datore di lavoro non consente al lavoratore l'accesso al posto di lavoro.

Se dunque il creditore non permette al debitore di adempiere, il debitore può costituirlo in mora.

Quali sono gli effetti della costituzione in mora?

In primo luogo, passa al creditore il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, verificatasi per causa non imputabile al debitore. Il creditore, se il credito deriva da una contratto a prestazioni corrispettive, non potrà invocare dunque l'art. 1463 c.c. e considerarsi a sua volta liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ma dovrà ugualmente adempierla.

Sorge poi per il creditore l'obbligo di risarcire il danno e rimborsare le spese eventualmente sostenute dal debitore per la conservazione della cosa dovuta.

Per costituire in mora il creditore, è necessaria l'offerta solenne della prestazione da parte del debitore, che può essere reale o per intimazione. Se l'offerta non è formale, non vale a costituire in mora il creditore ma esclude comunque gli effetti della mora debendi e sottrae il debitore dalle altre conseguenze negative che potrebbero derivarne se il ritardo fosse a lui imputabile. L'offerta in ogni caso è rivolta a sollecitare il creditore a prestare la cooperazione necessaria all'adempimento.

Le modalità dell'offerta solenne variano a seconda che si tratti di un'obbligazione che deve essere adempiuta al domicilio del creditore (c.d. portable) o se invece si tratti di un'obbligazione in cui è il creditore a doversi attivare per ricevere la prestazione dovutagli.

Infatti, l'offerta si dice reale se la res debita, consiste in denaro o altre cose mobili, ed è effettivamente esibita e messa a disposizione al domicilio del creditore da parte del pubblico ufficiale, il quale reca con sé l'oggetto della prestazione dovuta, in modo che se il creditore accetta, possa essere eseguito l'adempimento.

L'offerta per intimazione riguarda invece i beni mobili da consegnarsi in luogo diverso dal domicilio del creditore (ad esempio il venditore che deve consegnare al compratore la merce che lo stesso non ritira), gli immobili e le prestazioni di fare (ad esempio l'appaltatore che deve avviare i lavori affidatagli da un committente che non però non gli consegna l'area di cantiere). Consiste nell'invito che un pubblico ufficiale rivolge al creditore di ricevere nel tempo e nel luogo determinati o di compiere gli atti necessari necessari per rendere possibile l'adempimento della prestazione.

Perché l'offerta sia valida, l'art. 1208 c.c. ne indica i requisiti:

1) deve essere fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;

2) deve essere fatta da persona che può validamente adempiere;

3) deve comprendere la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;

4) il termine deve essere scaduto, se stipulato in favore del creditore;

5) deve essersi verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;

6) l'offerta deve essere fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;

7) l'offerta deve essere fatta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Se l'offerta formale è stata validamente compiuta, gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta se il creditore non l'ha accettata oppure dal momento in cui viene convalidata in giudizio con la sentenza. Se invece il creditore accetta la prestazione, l'obbligazione si estingue.

Inoltre, il debitore, una volta costituito in mora il creditore attraverso l'offerta formale, quando il creditore continua illegittimamente a rifiutare la prestazione, può liberarsi dal debito attraverso il deposito liberatorio delle cose mobili o il sequestro liberatorio degli immobili, che richiedono la convalida.

Ai sensi dell'art. 1212 c.c., il deposito deve essere preceduto da un'intimazione notificata al creditore che contiene il giorno, l'ora e il luogo in cui l'offerta sarà depositata. Il debitore deve consegnare il denaro, i titoli di credito o altre cose mobili, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta nel luogo indicato dalla legge o dal giudice. Il pubblico ufficiale deve redigere un verbale da cui risulti la natura delle cose offerte e il rifiuto da parte del creditore, nonché il fatto del deposito. Se il creditore non compare il verbale deve essergli notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata. L'obbligazione in questo caso si estingue se il deposito è accettato dal creditore o quando lo stesso, a seguito di giudizio di convalida, è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Se invece deve essere consegnato un immobile e il creditore si rifiuta o non compare, il debitore, dopo l'intimazione, può chiedere al giudice di nominare un sequestratario, il quale dovrà custodire il bene nell'interesse e a spese del creditore. Nel momento in cui il debitore consegna al sequestratario il bene, egli è liberato. Dopo l'accettazione o la convalida del deposito, l'obbligazione dunque si estingue, insieme a garanzie, privilegi ed ulteriori accessori.

Nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto un fare, il creditore è costituito in mora attraverso l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti necessari per renderla possibile. Si tratta di un'offerta "secondo gli usi". In questo caso l'offerta può essere effettuata osservando la prassi generalizzata e stabilmente seguita in un determinato luogo a seconda del tipo di affare. Ad esempio si pensi ad uno dei contraenti di un contratto preliminare di compravendita che invita l'altro, mediante raccomandata, a presentarsi avanti al notaio, in un giorno o ora determinati. 

Dott.ssa Benedetta Miccioni