
Morte del reo prima e dopo la condanna: cosa succede?
A cura di Avv. Alessio Moretto
Il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost. è un principio cardine dell'assetto costituzionale del nostro ordinamento, con importanti ricadute sostanziali in caso di decesso dell'autore del reato. Gli effetti, in concreto, sono differenti a seconda che l'evento avvenga prima o dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna.
Il decesso dell'imputato di un procedimento penale non ancora concluso integra una causa di estinzione del reato, espressamente prevista dall'art. 150 c.p.
Si tratta di una causa estintiva c.d. generale e soggettiva, riferita esclusivamente alla persona dell'imputato, applicabile quale che sia il titolo di reato per cui si procede e non estendibile a eventuali correi.
Deve essere dichiarata immediatamente dal giudice ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in ogni stato e grado procedimento. Il suo intervento, pertanto, preclude l'accertamento della colpevolezza del defunto e impedisce l'applicazione di qualsiasi pena o misura di sicurezza.
Sono tuttavia trasmesse agli eredi eventuali obbligazioni civili nascenti dal reato.
La morte del reo successiva alla condanna, invece, configura invece una causa di estinzione della pena ai sensi dell'art. 171 c.p. In questo caso, vi è stato un accertamento sulla colpevolezza del defunto, ma in ragione dei principi costituzionali di riferimento si estinguono comunque le pene principali (detentive e pecuniarie), le pene accessorie, le misure di sicurezza detentive e tutti gli effetti penali della condanna. Residuano anche in questo caso le obbligazioni civili derivanti dal reato, che vengono trasmesse agli eredi del de cuius.
