
In cosa consiste la motivazione del provvedimento amministrativo?
A cura di Dott.ssa Virginia Ricotta
La motivazione è considerata un elemento di primaria importanza per la legittimità del provvedimento amministrativo, in quanto permette al cittadino di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalla pubblica amministrazione per giungere a una determinata decisione.
L'articolo 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo sancisce l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, a sola eccezione degli atti normativi e degli atti a contenuto generale.
A livello costituzionale, l'obbligo di motivazione trova fondamento nei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nonché nel principio di effettività della tutela giurisdizionale (art. 113 Cost.).
A livello sovranazionale, la motivazione trova invece fondamento nell'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa (art. 3, l. 241/90). Con «presupposti di fatto» si intendono gli elementi e i dati fattuali acquisiti e valutati dalla P.A. in fase istruttoria, mentre con «ragioni giuridiche» si fa riferimento ai principi di diritto e alle norme di dettaglio che l'amministrazione ha ritenuto applicabili al caso concreto.
L'obbligo di motivazione assolve a una pluralità di funzioni.
Innanzitutto, assicura la trasparenza dell'azione amministrativa, rendendo conoscibili, a garanzia di tutti i cittadini, le ragioni alla base della decisione e l'iter procedimentale che ha condotto al provvedimento finale. Garantisce, in sede amministrativa e giurisdizionale, un effettivo controllo sull'atto, permettendo di verificare se l'amministrazione abbia esercitato il proprio potere nel rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità. La motivazione svolge, infine, una funzione di garanzia per i destinatari di atti lesivi: esplicitando le ragioni della decisione ne agevola la comprensione e, di conseguenza, permette all'interessato di predisporre in modo pieno e consapevole la propria difesa.
Per assolvere adeguatamente a tutte le sue funzioni, la motivazione deve sempre essere sufficiente, coerente, logica e completa.
L'art. 3 della l. 241/90, consente anche la c.d. motivazione per relationem, cioè la motivazione tramite rinvio ad altro atto o documento che spiega le ragioni della decisione. Questa modalità è valida solo se il documento richiamato è espressamente indicato e reso accessibile al destinatario.
Qualora la motivazione manchi del tutto (difetto assoluto di motivazione) o sia presente ma risulti insufficiente, incongrua o contraddittoria (vizi della motivazione), il provvedimento amministrativo sarà annullabile. Sotto il profilo del vizio, in caso di difetto assoluto di motivazione, il provvedimento si dirà viziato per violazione di legge per contrasto con l'art. 3 della l. 241/90 invece, nei casi di motivazione insufficiente, incongrua o contraddittoria, si sarà in presenza di figure sintomatiche dell'eccesso di potere, rivelatrici del cattivo esercizio del potere da parte della PA.
