Multa per eccesso di velocità durante un inseguimento: la polizia può basarsi solo sul proprio tachimetro?

14.10.2026

Nel controllo della velocità su strada non tutti i metodi di accertamento hanno lo stesso valore probatorio. 

Un tema ricorrente riguarda gli inseguimenti effettuati dalle forze dell'ordine e l'uso del tachimetro dell'auto di servizio per stimare la velocità del veicolo inseguito. 

Su questo punto si è espressa anche la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1106 del 14 gennaio 2022, ribadendo principi fondamentali in materia di prova delle violazioni del Codice della strada.

La questione nasce da una tipica situazione operativa in cui un veicolo delle forze dell'ordine segue un'auto sospettata di eccesso di velocità e, durante l'inseguimento, rileva sul proprio tachimetro valori elevati, oltre il limite consentito.

Da questo dato gli agenti deducono che anche il veicolo inseguito viaggiasse alla stessa velocità e il verbale viene quindi redatto sulla base di tale ricostruzione, senza l'utilizzo di strumenti di misurazione diretta della velocità del veicolo controllato, come autovelox o telelaser. 

La Corte di Cassazione ricorda innanzitutto un principio fondamentale, cioè che ''il verbale redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso, ma solo per quanto riguarda i fatti che l'agente percepisce direttamente, mentre sono esclusi dalla piena prova le valutazioni, le stime o le deduzioni logiche non supportate da elementi oggettivi.''

Il punto centrale affrontato dall'ordinanza riguarda proprio il valore del dato rilevato dal tachimetro della volante. La Corte chiarisce che ''il tachimetro misura la velocità del veicolo di servizio e non quella del veicolo inseguito e che desumere automaticamente che il veicolo inseguito procedesse alla stessa velocità costituisce una deduzione e non una prova diretta.'' 

Tale deduzione, da sola, non è sufficiente a dimostrare in modo pieno l'infrazione e può avere tutt'al più un valore indiziario, che deve essere eventualmente supportato da ulteriori elementi oggettivi per raggiungere un livello probatorio adeguato.

Da questa pronuncia non deriva un divieto assoluto di accertare la velocità tramite inseguimento, poiché la Cassazione non afferma che il metodo sia illegittimo in sé, ma chiarisce che la prova deve essere affidabile e verificabile. In questo senso gli strumenti tipicamente considerati più solidi sono l'autovelox, il telelaser e i sistemi omologati di rilevamento della velocità installati sui veicoli di servizio, poiché progettati per misurare direttamente la velocità del veicolo controllato garantendo maggiore certezza del dato. 

Il principio espresso dalla Cassazione ha conseguenze pratiche soprattutto nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, nei quali il giudice deve valutare se la prova della violazione sia effettivamente sufficiente. 

Quando la contestazione si basa esclusivamente sulla velocità della volante durante un inseguimento senza ulteriori riscontri oggettivi, la prova può risultare debole e quindi contestabile. 

In conclusione l'ordinanza n. 1106/2022 si inserisce in un orientamento consolidato secondo cui il verbale degli agenti è un mezzo di prova privilegiato ma non può trasformarsi in una presunzione assoluta quando si tratta di valutazioni indirette e in materia di eccesso di velocità la distinzione resta netta tra ciò che l'agente osserva direttamente e ciò che invece deduce, poiché solo la prima categoria gode della piena forza probatoria prevista dalla legge.


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