Il decreto sicurezza diventa legge

19.05.2026

A cura di Avv. Sara Spanò

Il decreto conta 33 articoli e si muove su quattro assi principali: sicurezza pubblica, strumenti a tutela delle forze di polizia, rafforzamento della sicurezza urbana e immigrazione. Nella sintesi parlamentare, il provvedimento interviene su armi improprie, poteri del questore, manifestazioni, reclutamento e organizzazione delle forze dell'ordine, centri e procedure legate all'ingresso e al rimpatrio degli stranieri.

Uno dei capitoli più rilevanti riguarda il porto di coltelli e strumenti da taglio. Il dossier parlamentare spiega che l'articolo 1 introduce una nuova fattispecie di reato per il porto ingiustificato di coltelli con determinate caratteristiche, con reclusione fino a tre anni. Viene inoltre ampliato l'elenco degli strumenti vietati, includendo tra gli altri coltelli a scatto, a farfalla e oggetti camuffati; la disciplina viene estesa anche ai mezzi di trasporto pubblico e si prevede la confisca obbligatoria. Sono contemplate anche sanzioni accessorie, come sospensione della patente e del porto d'armi, e una sanzione pecuniaria per i genitori se il reato è commesso da minori.

Un altro nodo centrale è quello delle manifestazioni pubbliche. Il testo introduce una forma di accompagnamento coattivo preventivo presso caserme o stazioni di polizia per svolgere accertamenti su soggetti individuati durante servizi di ordine pubblico, con l'obiettivo di evitare condotte che possano turbare lo svolgimento della manifestazione. Nella lettura politica e giornalistica del provvedimento, questa è la misura che viene definita come "fermo preventivo" fino a 12 ore, ed è una delle norme più contestate dalle opposizioni.

Sul fronte della sicurezza urbana, il decreto amplia anche gli strumenti a disposizione di prefetti e questori. Il dossier della Camera segnala che l'articolo 4 rafforza l'ordine di allontanamento e il Daspo urbano, estendendone l'ambito applicativo anche alle nuove zone a vigilanza rafforzata individuate dal prefetto, con misure più incisive per soggetti recidivi o ritenuti pericolosi.

C'è poi il capitolo che riguarda il degrado urbano e la microcriminalità diffusa. Il provvedimento inasprisce il quadro sanzionatorio per i parcheggiatori abusivi: resta l'illecito amministrativo nella forma base, ma in caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata e, nelle ipotesi aggravate, come l'impiego di minori o la reiterazione ulteriore, scattano arresto e ammenda più elevati, oltre alla confisca delle somme percepite.

Una parte consistente del decreto riguarda anche la macchina della sicurezza. L'articolo 6 incrementa per il 2026 sia i fondi per la videosorveglianza sia il Fondo per la sicurezza urbana. Le risorse possono essere utilizzate anche dai Comuni per assumere a tempo determinato personale di polizia locale e per remunerare lavoro straordinario, con deroghe ai limiti ordinari di spesa. È un passaggio pensato per rafforzare i controlli sul territorio, soprattutto nei contesti urbani più esposti.

Nel decreto trova spazio anche uno dei temi politicamente più sensibili, quello dello "scudo" per chi agisce in presenza di cause di giustificazione. Nella sintesi dell'Ansa, il testo prevede un registro distinto per le iscrizioni relative a chi, avendo commesso un fatto di reato, invochi una causa di giustificazione. La misura era stata inizialmente letta soprattutto in chiave di tutela delle forze dell'ordine, ma nel corso dell'iter il perimetro è stato descritto in termini più ampi.

Infine c'è il capitolo immigrazione. Il testo interviene sulle procedure di trasferimento dei cittadini di Paesi terzi rintracciati nelle zone di frontiera interna, cioè anche aeroporti e porti interessati da collegamenti interni Schengen, quando emergano elementi che indichino un arrivo diretto da un altro Stato membro. La procedura non si applica ai richiedenti asilo e ai beneficiari di protezione internazionale. Sempre sul terreno dei rimpatri, nel dibattito politico è emersa anche la norma sugli incentivi connessi al rimpatrio volontario assistito, uno dei punti che ha alimentato più polemiche nelle ultime giornate.

LEGGE IN SINTESI :

Capo I ( Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica , artt. 1-11):

  • Viene introdotto il divieto di porto di particolari strumenti atti ad offendere e, segnatamente: coltelli dotati di lama affilata o appuntita superiore agli 8cm; divieto assoluto di strumenti dotati di lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore ai 5 cm, a scatto o a farfalla;
  • Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere, di talune c.d. "armi improprie", in particolare di strumenti da punta e taglio;
  • Prevenzione della violenza giovanile, si amplia il catalogo dei reati (lesione personale, rissa, violenza privata, minaccia) commessi con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere per i quali si può applicare l'ammonimento del questore nei confronti dei minorenni dai 12 ai 14 anni;
  • Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato. L'art 625 co.1 n.4 torna ad essere procedibile d'ufficio;
  • Zone di vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche;
  • Misure accessorie per spaccio di stupefacenti, viene inserita la confisca obbligatoria in luogo di quella facoltativa attualmente prevista;
  • Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana (installazione di sistemi di videosorveglianza);
  • Perquisizioni in casi di eccezionale gravità a tutela della sicurezza pubblica: le c.d. perquisizioni sul posto, in occasione di manifestazioni pubbliche;
  • Fermo di prevenzione;
  • Illecito penale per chi non si ferma all'alt della Forze dell'ordine e si dà alla fuga;
  • Depenalizzazione delle sanzioni previste per il mancato preavviso di riunione in luogo pubblico e per inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettate dal Questore;
  • Divieto di partecipazioni alle riunioni o assembramenti in luogo pubblico a seguito di sentenza di condanna per specifici delitti previsti dall'art 10 della legge;
  • Misure per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti del personale scolastico (art 11 co.2).

Capo II (Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'Autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e di funzionalità delle Forze di Polizia e del Ministero dell'Interno, artt. 12-25)

  • Viene inserita l'annotazione preliminare dal P.M. in un separato modello, quando il fatto è stato compiuto in presenza di cause di giustificazione;
  • Tutela legale per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze armate e del Corpo nazione dei vigili del fuoco;
  • Rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulle reti ferroviarie;
  • Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari;
  • Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali, reclutamento e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di Finanza, per l'arruolamento nell'arma dei Carabinieri e del Corpo della Polizia Penitenziaria.

Capo III (Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata artt.26-27)

  • Funzionalità del Ministero dell'Interno e valorizzazione dei beni confiscati, si prevedono procedure accelerate e derogatorie per l'assunzione di personale non dipendente dell'Amministrazione civile, tramite scorrimento delle vigenti graduatorie;
  • Misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, vengono inseriti programmi di assunzione mirata presso le P.A.(art 27);

Capo IV (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale, artt.28-33).

  • Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto, internato ai fini dell'accertamento dell'identità;
  • Respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio;
  • Deroghe per il potenziamento della rete dei centri per migranti e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale (art 30);
  • Esecuzione dell'accordo quadro tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione (art 31);
  • Avvalimento della Croce rossa Italiana, per l'espletamento delle attività umanitarie presso i centri per i migranti, sino al 31.12.2028.

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