L’ automobilista è responsabile anche del prevedibile comportamento imprudente altrui

17.10.2026

Cass. Pen., Sez. IV, 02 gennaio 2026 n. 9

Massima: "In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in ragione delle caratteristiche del veicolo e delle condizioni ambientali è da intendersi nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il mezzo in ogni situazione, tenendo conto anche di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. "

A cura di Avv. Alessio Moretto

Ancora una volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. Pen., sez. IV, 02.01.2026 n. 9 si è pronunciata in tema di omicidio stradale, La sentenza, in particolare, riafferma nuovamente temperamenti al principio di affidamento dei conducenti di autoveicoli sull'assunto per cui «l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità»[1].

Procedendo con ordine, il procedimento penale traeva origine da un investimento pedonale con cui un automobilista aveva cagionato la morte della persona offesa. Teatro del sinistro era una larga strada extraurbana, priva di marciapiedi e all'epoca di illuminazione. 

L'imputato era stato tratto in giudizio e condannato nei gradi di merito per il delitto di omicidio stradale di cui all'art. 589 c.p., aggravato ai sensi degli artt. 141, commi I e III c.d.s., per non aver regolato la velocità in relazione alle caratteristiche del caso in concreto e per non aver conservato il controllo del mezzo in modo tale da compiere, all'occorrenza, manovre di arresto tempestive.

La difesa impugnava la sentenza della Corte di Appello argomentando la censura del provvedimento su tre motivi.

Il terzo motivo del ricorso, trattato per primo dalla Corte, riteneva manifestamente illogica la motivazione della decisione in merito alla mancata disposizione di un accertamento peritale in sede di appello, su richiesta della difesa, volto a ricostruire la condotta del pedone al fine di vanificare l'efficacia impeditiva della condotta alternativa lecita.

Il Collegio tuttavia riteneva manifestamente infondata la censura. Ricorda la Suprema Corte che nonostante il giudice penale non possa utilizzare competenze personali di carattere scientifico e tecnico ai fini della decisione, il principio del libero convincimento gli consente di valutare l'apporto scientifico sottoposto dalle parti, senza alcun obbligo di nominare un perito qualora sia in grado di motivare la propria scelta in maniera adeguata e completa. Nel caso di specie, in particolare, erano presenti consulenti tecnici per le altre parti necessarie del procedimento, motivo anche per il quale si era ritenuto di non procedere all'ulteriore disposizione di perizia.

Afferma inoltre la Cassazione che la rinnovazione dell'istruzione in appello è un istituto di carattere eccezionale, a cui si può ricorrere qualora il giudice ritenga discrezionalmente di non poter decidere allo stato degli atti. La perizia, infine, in quanto mezzo di prova rimesso alla discrezionalità del giudice e sottratto alla disponibilità delle parti, sarebbe privo delle caratteristiche richieste dall'art. 606, lett. d) c.p.p., che permette di cassare il provvedimento impugnato in caso di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalle parti.

Quanto agli altri motivi dell'impugnazione, il ricorrente sosteneva innanzitutto che la motivazione del provvedimento censurato fosse carente nella parte in cui il giudice di merito aveva ritenuto prevedibile ed evitabile l'evento di reato, non essendo stata fornita una spiegazione dell'efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito. In secondo luogo e parallelamente, si lamentava la mancata attribuzione al comportamento della vittima di un'efficacia interruttiva causale fra la condotta e l'evento, sostenendo che non fosse escluso che la vittima si sarebbe potuta spostare repentinamente verso la strada negli istanti precedenti all'impatto.

Anche il primo e il secondo motivo di ricorso sono stati tuttavia rigettati.

La Cassazione ricorda innanzitutto come durante lo svolgimento del processo non fosse controversa la velocità del veicolo, che era stata stimata intorno ai 70 Km/h. Pertanto, era pacifica la circostanza per la quale il limite di velocità previsto in relazione a quel tratto di strada extraurbana fosse formalmente rispettato.

Ciò premesso, i giudici di merito ricollegavano il sinistro alla condotta colposa dell'imputato, non consistente nel superamento del limite di velocità imposto per il tratto di strada extraurbana, bensì sull'assunto che la presenza del pedone sul luogo dell'evento fosse pienamente prevedibile e percepibile, in ragione della conformazione larga e pianeggiante della carreggiata e della presenza di villette che la costeggiano. Elemento principale della ricostruzione a fondamento del provvedimento, tuttavia, consisteva nella circostanza per la quale il conducente avrebbe dovuto mantenere una velocità particolarmente bassa in ragione di tutte le circostanze del caso concreto suindicate, che richiedevano un andatura ben al di sotto del limite stradale.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, per il Collegio appare ugualmente irrilevante che la persona offesa camminasse nella medesima direzione di marcia delle autovetture, in violazione dell'art. 190 C.d.S., in quanto comportamento non estraneo all'ordinaria sfera di rischio che il conducente di un'autovettura ha l'obbligo giuridico di governare.

È proprio in tale contesto che la Corte richiama l'orientamento già riportato in premessa, secondo cui in tema di circolazione stradale il «il principio dell'affidamento trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità».

Sulla base di tale assunto, la Suprema Corte affronta quindi la questione, sottoposta dalla difesa, per cui non sarebbe possibile escludere che la vittima si sia spostata verso il centro della carreggiata con una condotta repentina che il conducente non poteva prevenire ed evitare. Già la sentenza impugnata, tuttavia, riteneva come l'ipotesi difensiva fosse meramente congetturale e priva di elementi concreti di riscontro.

In tal senso, la Cassazione afferma dunque come il giudice, nella ricostruzione del nesso causale, debba sempre affrontare il tema di eventuali fattori alternativi, ma stabilisce che gli stessi non assumano rilievo quando siano prospettati in termini generici o di mera possibilità. È necessario infatti che i suddetti fattori alternativi, affinché siano interruttivi del nesso di causalità, siano supportati da un apparato probatorio tale da minare il giudizio di certezza sulla riconducibilità dell'evento alla condotta omessa; tale circostanza, per il Collegio, non era sussistente nel caso di specie.

Da ultimo, la difesa ricordava come in tema di delitti colposi, per stabilire la sussistenza del nesso causale fra la condotta del soggetto attivo e l'evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta, ma anche la causalità della colpa, da intendersi come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio concretizzatosi con l'evento e posta in essere tramite la violazione della regola cautelare tesa a prevenire l'evento rischioso.

In risposta, la Corte riconosce come i giudici di merito avessero congruamente motivato il provvedimento impugnato anche in relazione a quest'ultima argomentazione difensiva e che avessero pertanto escluso che l'evento fosse stato causato da fattori eccezionali, indipendenti e imprevedibili, non essendo tale la presenza di un pedone al margine di una strada costeggiata da abitazioni. Le circostanze del caso concreto, peraltro, avrebbero imposto all'imputato di procedere a velocità particolarmente moderata, tale da permettere di governare compiutamente l'area di rischio.

[1] Conformandosi, peraltro, a diversi precedenti, fra cui Cass. Pen., sez. IV, 20.10.2022 n. 4923

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