Su chi grava l'onere della prova in caso di vizi del bene compravenduto ovvero in ipotesi di mancanza di qualità promesse?

04.11.2023

Cass. Civ., Sez. II, 29 maggio 2023, n. 14895

La Suprema Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza 3 maggio 2019 n. 11748) in base al quale in materia della garanzia per i vizi della cosa venduta, il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di fare valere il diritto di garanzia.

In pratica, per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c., è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. La Suprema Corte ha inoltre precisato che l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta si distingue dall'azione di adempimento o di esatto adempimento della vendita sia per i presupposti sia per gli effetti.

Nella sentenza oggetto del commento, il compratore, avvalendosi della garanzia prevista dal nostro codice civile ha dedotto l'inadempimento del venditore ad una precisa obbligazione. L'obbligazione riguardava l'acquisto di un veicolo a motore ibrido, gli veniva assicurato che lo stesso poteva essere ricaricato presso le stazioni di servizio del Comune e gli veniva consegnata la scheda magnetica, nonché la mappa delle stazioni presenti sul territorio; l'auto, però, risultava non compatibile con le suddette stazioni di ricarica e non era in nessun modo adattabile ad esse. Il proprietario, quindi, evocava in giudizio sia il precedente proprietario dell'auto che la società mandataria dalla quale aveva acquistato il mezzo, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita, la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno.

Esperiti i due gradi di giudizio, la questione è approdata agli Ermellini, che hanno concluso che "in tema di inadempimento del contratto di compravendita, la diversità di composizione e di struttura della cosa consegnata rispetto a quanto pattuito non assurge a precipuo elemento di identificazione del bene, che costituisce il parametro per distinguere la consegna di "aliud pro alio" dall' ipotesi di cui agli artt. 1492, 1497 c.c., sempre che, come nel caso in esame, non risulti del tutto compromessa la destinazione all'uso considerato dalle parti. […] tra le due fattispecie vi è complementarità, in quanto la presenza di alcuni difetti o di talune qualità non implica necessariamente la non conformità della cosa venduta; ben può accadere, infatti, come è accaduto nella vicenda in esame, che le "imperfezioni" della cosa venduta non impediscano alla stessa di essere utilizzata per il proprio scopo. Del resto, l'odierna ricorrente non aveva mai contestato che l'auto acquistata non avesse la natura di veicolo ibrido".

Vediamo la disciplina…

L'azione di garanzia per vizi della cosa venduta diverge dall'azione di esatto adempimento della vendita sia per i presupposti che per gli effetti:

  • la garanzia (ex art. 1490 c.c.) riguarda solo i vizi preesistenti, ossia i vizi che esistevano prima della conclusione del contratto e l'azione di garanzia consente al compratore di scegliere tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo;
  • i vizi posteriori alla conclusione del contratto non riguardano la garanzia, ma l'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna ed il compratore può esperire l'ordinaria azione di risoluzione (ex art. 1453 c.c.) o di adempimento, senza i termini di decadenza e prescrizione previsti per l'azione di garanzia.

Sostanzialmente il venditore si trova in una posizione di soggezione, in quanto è esposto all'azione di garanzia del compratore, la quale può condurre alla caducazione del contratto (in caso di risoluzione) o alla sua modifica (in caso di riduzione del prezzo). Le suddette azioni si fondano sull'esistenza dei vizi e l'onere della prova grava sul compratore.

Invero, la mancanza di qualità della cosa venduta, non va confusa con la consegna aliud pro alio "una cosa per un'altra", che ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare. In tale ipotesi, il compratore può esperire un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento (ex art. 1453 c.c.) senza osservare i citati limiti temporali.

La garanzia si riferisce solo ai vizi che esistevano già prima della conclusione del contratto e la relativa azione abilita normalmente il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Ogni vizio posteriore alla conclusione del contratto, invece, può dar luogo solo all'esatto adempimento della obbligazione di consegnare, con la possibilità di esperire l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, la quale prescinde dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia. Il compratore ha, quindi, l'onere di provare la preesistenza dei vizi al momento del contratto, in coerenza con il principio secondo il quale l'obbligo di garanzia dà luogo a una responsabilità speciale, regolata dalle norme sulla vendita, che mette il venditore in una posizione di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore volto alla modifica o alla risoluzione del contratto.

Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno e le relative regole probatorie.

Dott.ssa Veronica Riggi