Qual è la differenza tra l’opzione, la prelazione e la proposta irrevocabile?

01.12.2022

Gli istituti in questione nella prassi appaiono simili, ma divergono sotto diversi punti di vista.

Più nel dettaglio, il diritto di opzione, disciplinato dall'art. 1331 c.c., consiste nell'attribuzione ad un soggetto (detto "opzionario") della facoltà di accettare o meno la proposta formulata dall'altra parte, la quale, pertanto, rimane vincolata alla propria dichiarazione considerata alla stregua di una proposta irrevocabile.

A differenza di quest'ultima, contemplata dall'art. 1329 c.c., il patto di opzione ha natura di accordo contrattuale, mentre la proposta irrevocabile è un negozio giuridico unilaterale. 

Nella proposta irrevocabile vi è, quindi, una parte che avanza una proposta ed unilateralmente si impegna a mantenerla ferma per un certo periodo di tempo. Nel contratto di opzione, al contrario, le parti si accordano prevedendo che solo una di esse rimanga vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra resta libera di accettarla o meno.

Il patto di opzione consente, pertanto, all'opzionario di valutare, a sua completa discrezione, la convenienza nel concludere un determinato affare potendo contare sul fatto che la proposta rimarrà ferma fino allo scadere del termine prefissato. L'altra parte, invece, subisce passivamente gli effetti giuridici dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo, rimando vincolata alla sua proposta.

La posizione di soggezione del proponente consente, altresì, di distinguere l'opzione dalla prelazione. Benché entrambe siano accomunate dalla natura negoziale e perseguano il medesimo risultato pratico consistente nella conclusione di uno specifico affare in favore di un soggetto predeterminato, la prelazione vincola il proponente solamente nella scelta del destinatario della proposta, lasciandolo comunque libero di avanzare o meno la propria proposta. 

La prelazione, infatti, conferisce al soggetto nel cui interesse viene pattuita il diritto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, nella stipulazione di un determinato negozio giuridico: ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, è necessario che il proponente dichiari di voler stipulare un determinato contratto e le condizioni dello stesso, concedendo al beneficiario un termine che dichiarare il proprio interesse alla stipula del contratto.

Conseguentemente, a differenza di quanto avviene nell'opzione in cui è sufficiente che l'opzionario accetti la proposta affinché il contratto possa ritenersi immediatamente concluso, nella prelazione a seguito dell'esercizio della facoltà attribuita al beneficiario, le parti dovranno stipulare il contratto. Parimenti, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dell'opzionario non conseguirà alcun contratto, mentre in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il contratto potrà esser liberamente stipulato con altro soggetto.

Avv. Chiara Migliorini