Parcheggio sulle strisce blu e mancato pagamento: evasione tariffaria
Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 202, n. 3273
Massima: Nel momento in cui un automobilista decide di parcheggiare sulle cosiddette "strisce blu" nasce l'obbligo di pagare la tariffa oraria stabilita dalla Pubblica Amministrazione competente altrimenti si perfeziona un'evasione tariffaria.
A cura di Avv. Sofia Casarotto
Con la sentenza n. 3273 del 13.02.2026, la Corte di cassazione ha affrontato un tema di interesse quotidiano per i cittadini che decidono di spostarsi in auto in città usufruendo dei parcheggi messi a disposizione dal Comune.
La Suprema Corte ha ribadito un concetto fondamentale: l'automobilista che parcheggia sulle strisce blu deve pagare la tariffa oraria indipendentemente dalle modalità di pagamento messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.
La decisione della Corte di Cassazione è frutto di un'attenta analisi della natura giuridica del rapporto contrattuale che si instaura nel momento in cui si parcheggia in una zona a sosta regolamentata.
Secondo gli Ermellini bisogna distinguere il caso in cui si parcheggia in un parcheggio gestito privatamente dal caso in cui si parcheggia su un'area di parcheggio regolamentata dalla Pubblica Amministrazione.
Mentre nel primo caso, si stipula un contratto con un soggetto privato, nel secondo caso l'obbligo di pagare nasce direttamente da un atto della Pubblica Amministrazione. In altre parole, nel momento in cui si parcheggia in un'area di sosta regolamentata e si procede al pagamento della sosta si rispetta una norma pubblica.
Il Codice della Strada, infatti, all'art. 7 comma 15 riconosce il potere di regolamentare la sosta in capo ai Comuni, che possono quindi decidere il prezzo e le modalità di pagamento.
Proprio su quest'ultima questione, la Corte ha espresso un concetto molto rilevante: colui che parcheggia in uno stallo pubblico e regolamentato non può giustificarsi affermando l'impossibilità tecnica di procedere al pagamento per mancanza di moneta, mancata dotazione tecnologica del parcometro o malfunzionamento dello stesso.
La soluzione interpretativa offerta dalla Cassazione ha fatto seguito ad un ricorso in cui la difesa dell'automobilista aveva eccepito l'inadeguatezza dei parcometri ai moderni sistemi di pagamento, non consentendo al proprietario del veicolo di procedere al pagamento e quindi non potendo addebitare la responsabilità al comune Cittadino.
La Suprema Corte ha però precisato che la Pubblica Amministrazione non ha l'obbligo di mettere a disposizione tutti i sistemi di pagamento all'utente, il quale, al contrario, è tenuto ad attuare tutti i comportamenti idonei al pagamento della sosta, tramite qualsiasi tipo di pagamento ovvero trovando un parchimetro funzionante nelle vicinanze oppure trovando una nuova area parcheggio.
In altre parole, resta in capo all'utente comune attrezzarsi per il pagamento della sosta.
Un'altra precisazione effettuata dalla Corte di Cassazione riguarda anche il ticket scaduto.
L'evasione tariffaria è a tutti gli effetti una violazione amministrativa e riguarda anche il caso in cui l'automobilista, che ha regolarmente pagato la sosta, torni allo stallo con ritardo rispetto all'orario indicato nel biglietto.
Il Codice della Strada prevede l'applicazione della sanzione anche nel caso in cui il ticket sia scaduto. Tali sanzioni sono previste per permettere la corretta e regolare rotazione dei veicoli nelle aree di sosta pubblica, permettendone a tutti gli utenti un uso regolare.
In conclusione, è compito e dovere dell'utente provvedere al pagamento della sosta, verificando di avere i mezzi necessari al pagamento, altrimenti è costretto a trovare un'alternativa.
Inoltre, è bene ricordare che il ticket scaduto provoca le stesse conseguenza dell'assenza totale di pagamento dello stallo, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada.
