Incostituzionale l’esclusione della particolare tenuità del fatto per il tentativo di estorsione non aggravata
C. Cost., 23 febbraio 2026, n. 44
Massima: «l'art. 131 bis, comma III, n. 3) c.p. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato di estorsione semplice di cui all'art. 629, comma I, c.p.».
A cura di Avv. Alessio Moretto
La Corte Costituzionale, con la sentenza 23 febbraio 2026, n. 44, ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis, comma III, numero 3), c.p., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, comma I, c.p.
Sono di seguito riportati i principali passaggi del provvedimento, che comporta pertanto l'estensione della causa di esclusione della punibilità suindicata alle ipotesi di tentata estorsione non aggravata.
Procedendo con ordine, la Consulta si trovava a decidere sull'argomento a seguito delle ordinanze pronunciate il 15 aprile 2025 dal G.I.P. di Pavia e il 14 luglio 2025 dal Tribunale in composizione monocratica di Cassino, con cui entrambi i giudicanti sollevavano questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 131 bis c.p., nella parte in cui non consente di considerare l'offesa di particolare tenuità quando si procede per il delitto di estorsione non aggravata.
In particolare, entrambe le ordinanze sostenevano che la norma censurata violasse l'art. 3 Cost. «sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al delitto (…) di rapina non aggravata». Inoltre, il solo Tribunale in composizione monocratica di Cassino sosteneva al contempo la violazione dell'art. 27, commi I e III, Cost., in quanto argomentava che l'esclusione della causa di non punibilità del tentativo di estorsione semplice non consentisse al giudice di individualizzare la risposta ordinamentale al fatto di reato posto in essere dall'autore, comportando la violazione del principio di personalità penale in casi caratterizzati da scarsissima offensività e disvalore dell'azione tali da non meritare alcuna risposta sanzionatoria.
Entrambi i rimettenti censuravano infine la disposizione in oggetto anche con riferimento al delitto consumato di estorsione semplice per le stesse motivazioni.
La questione suindicata, tuttavia, veniva dichiarata inammissibile in quanto nei giudizi a quibus si procedeva per la forma tentata di estorsione, che costituisce autonoma figura di reato la cui struttura è determinata dalla combinazione della norma incriminatrice specifica – nel caso di specie, l'art. 629 c.p. – e dal disposto dell'art. 56 c.p.
Nel merito, invece, la questione sollevata per il tentativo di estorsione semplice veniva ritenuta non solo ammissibile, ma anche fondata relativamente a quanto censurato rispetto all'art. 3 Cost., con conseguente assorbimento della questione relativa all'art. 27 Cost.
Dopo una breve disamina dell'evoluzione normativa dell'art. 131 bis c.p., la Consulta passa all'effettiva analisi del merito della questione di legittimità costituzionale.
In prima battuta, la Corte manifesta come da sua costante giurisprudenza non sia in alcun modo disconosciuta l'ampia discrezionalità propria del solo legislatore nell'individuazione dell'ambito oggettivo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, limite invalicabile alla predetta discrezionalità è da individuarsi necessariamente nella manifesta irragionevolezza, ritenuta sussistente nel caso esaminato dalla comparazione fra il delitto di estorsione e quello di rapina.
Entrambe le fattispecie criminose, che integrano ipotesi di reato plurioffensivi, rientrano infatti nell'ambito dei delitti contro il patrimonio commessi con l'uso della violenza o della minaccia strumentali all'aggressione patrimoniale.
Elemento differenziale delle stesse è da individuarsi nella modalità di coazione che l'agente esercita sulla volontà del soggetto passivo: mentre per l'integrazione del delitto di rapina è necessaria una coazione assoluta che comporta il totale annullamento della capacità della vittima di determinarsi diversamente dalla volontà del reo, nel delitto di estorsione è sufficiente una coazione relativa, o c.d. vis compulsiva, che non determina il predetto annientamento.
Nonostante pertanto il delitto di rapina sembrerebbe contraddistinguersi da una maggior gravità di lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato rispetto a quanto avviene per il reato di estorsione in ragione del differente livello di aggressione alla capacità del soggetto passivo di determinarsi, lo stesso Legislatore considera i due reati come omogenei quanto all'offensività astratta, sulla base di una parificazione del minimo edittale sanzionatorio corrispondente per le entrambe le fattispecie, «sull'implicito presupposto che la libertà morale debba essere protetta non meno che la libertà fisica».
Dal punto di vista sostanziale, per la Consulta vengono in rilievo al fine della corretta soluzione del caso prospettato l'identità delle circostanza aggravanti speciali previste in modo specifico per la rapina dall'art. 628, comma III c.p., che sono testualmente richiamate per l'estorsione dall'art. 629, comma II c.p. Per entrambe le fattispecie, inoltre, non risulta applicabile la causa di non punibilità per i fatti commessi in danno dei congiunti di cui all'art. 649 c.p.
Come evidenziato dalla Consulta stessa, peraltro, gli stessi elementi suindicati sono stati utilizzati dalla giurisprudenza costituzionale per estendere l'applicabilità della circostanza attenuante della lieve entità del fatto al delitto di rapina con la sentenza 16 aprile 2024, n. 86, già introdotta per il reato di estorsione dalla sentenza 24 maggio 2023, n. 120.
Omogeneità strutturali rilevanti vengono inoltre evidenziate dal punto di vista processuale. Sotto un primo profilo, per entrambi i delitti è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, anche per la forma non aggravata. Inoltre, qualora si proceda per le ipotesi aggravate dal disposto dell'art. 628, comma III c.p. (richiamato per l'estorsione dall'art. 629, comma II c.p.) il termine massimo di durata delle indagini preliminari è innalzato a due anni.
Analogie sussistono anche relativamente ai benefici penitenziari, in relazione alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 628, comma III e 629, comma II c.p.: in tali casi, i delitti in oggetto vengono ricondotti alla categoria dei reati c.d. «di seconda fascia» per i quali è ammessa la concessione dei benefici di cui all'art. 4 bis ord. pen. qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
La Corte fa riferimento, in conclusione, anche ai lavori preparatori che hanno porato con il d.lgs. 150/2022 alla modifica dell'art. 131 bis, che individuano quale elemento di esclusione dal perimetro applicativo dell'esimente della particolare tenuità sulla scorta del parallelismo di disciplina dettata in tema di benefici penitenziari, mentre analoga argomentazione non è stata effettuata in relazione al delitto di estorsione.
La Consulta afferma pertanto che nonostante sussistano diversità strutturali nella tipizzazione legislativa dei delitti di rapina ed estorsione, numerosi sono i profili di omogeneità delle fattispecie da un punto di vista tanto sostanziale, quanto procedimentale, che rendono manifestamente irragionevole la diversa disciplina prevista dall'art. 131 bis, secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa per l'estorsione tentata semplice e non per la rapina, se non per le ipotesi aggravate.
In chiusura, pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis, comma III, n. 3) c.p. nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato di estorsione semplice di cui all'art. 629, comma I, c.p.».
