Patente sospesa: Cosa posso fare?

20.12.2022

L'art. 218 del Codice della Strada disciplina la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quale strumento attraverso cui l'agente o l'organo di Polizia, dopo aver accertato la violazione, la ritira per un tempo definito. 

Tuttavia, il comma 2 del suddetto articolo chiarisce che il conducente del veicolo ha il potere - entro 5 giorni dal ritiro - di presentare un'istanza al Prefetto, volta al rilascio di un permesso di guida.

Tale concessione può essere attribuita - solo per determinate fasce orarie e, ad ogni modo, per non più di tre ore al giorno - esclusivamente per ragioni lavorative ovvero laddove sia estremamente difficile o addirittura impossibile raggiungere il luogo di lavoro con mezzi pubblici o, nel caso in cui ricorra una situazione che darebbe diritto alle agevolazioni previste dall'art. 33 L. n. 104/92.

In particolare, la richiesta è subordinata al fatto che la sospensione derivi unicamente da una violazione di tipo amministrativo (non alla presenza di un fatto costituente reato) e che la condotta produttiva della sospensione non abbia causato un incidente stradale.

Fondamentale è chiarire che tale permesso può essere rilasciato solo per il raggiungimento del posto di lavoro e non anche nel caso in cui l'attività lavorativa si svolga mediante la guida di autoveicoli o motocicli.

Dunque, in seguito alla concessione fatta dall'Autorità, sarà possibile - solo nelle fasce orarie indicate nell'istanza - condurre un veicolo portando con sé copia dell'ordinanza prefettizia.

Dott.ssa Lucrezia Menotti