
Cos'è il patteggiamento?
A cura Avv. Alessio Moretto
L'applicazione della pena su richiesta delle parti – comunemente definita "patteggiamento" – è un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss. c.p.p.
Con il rito, l'imputato rinuncia a difendersi nel procedimento chiedendo direttamente al l'applicazione di una sanzione pecuniaria, detentiva o sostitutiva concordata con il Pubblico Ministero e sottoposta a un vaglio giudiziale.
Si tratta di un rito premiale, in quanto la pena base concordata è diminuita fino a un terzo. Non comportando un accertamento sul merito dei fatti contestati, la sentenza non produce inoltre effetti vincolanti in eventuali giudizi civili, amministrativi e disciplinari.
Il nostro ordinamento prevede due versioni differenti dell'istituto.
Con il patteggiamento tradizionale imputato e Pubblico Ministero si accordano per l'applicazione di una pena detentiva inferiore o uguale a due anni. Il patteggiamento tradizionale comporta diversi benefici: non sono dovute le spese del procedimento e non sono applicate le sanzioni accessorie e le misure di sicurezza, si evita la menzione nel certificato del casellario giudiziale e permette di ottenere l'estinzione del reato qualora negli anni successivi non si commetta un reato della stessa indole.
Con il patteggiamento allargato imputato e Pubblico Ministero si accordano per l'applicazione di una pena non inferiore a due anni e non superiore a cinque, a seguito della riduzione del rito. Anche in questo caso, è esclusa la menzione nel certificato del casellario giudiziale.
L'accordo è sottoposto a un vaglio di legittimità del giudice qualora non debba emettere pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il giudice non può intervenire sul merito dell'accordo ma si deve limitare ad accertare che non ricorrano specifiche condizioni oggettive e soggettive di inapplicabilità del rito o condizioni di inammissibilità. Deve inoltre verificare la corretta qualificazione giuridica dei fatti e l'applicazione delle circostanze, nonché la congruità della pena concordata e la sussistenza dei presupposti ricollegati all'eventuale richiesta della sospensione della pena condizionata.
