Le sanzioni sostitutive sono equiparabili alle misure alternative alla detenzione?
Cass., Pen., 26 Febbraio 2026, n. 356
Massima: " la preclusione all'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, stabilita dall'art. 59, comma 1, lett. a), legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle pene sostitutive medesime, non può intendersi riferita, per il divieto di analogia, anche ai casi di violazione e revoca di una misura alternativa alla detenzione"
A cura di Avv. Emilia Elefante
Con la recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, n. 356 emessa in data 26 Febbraio 2026 e depositata in data 20 Marzo 2026, si è colta l'occasione per approfondire il tema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ed il rapporto con le misure alternative alla detenzione.
Al fine di comprendere l'iter logico motivazione seguito dalla giurisprudenza di legittimità, nella sentenza oggetto di disamina, appare preliminare contestualizzare il tema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste e disciplinate con la L. 24 novembre 1981, n. 689.
La loro particolarità va ricercata in primo luogo nel fatto che, lungi dall'avere una funzione desocializzante del condannato, possano essere applicate già con la sentenza di condanna, e dunque prima che abbia inizio l'esecuzione della pena ed il loro eventuale trattamento rieducativo, non essendo rimessa, la loro applicazione, alla magistratura di sorveglianza.
Orbene, nell'attuale sistema, così come delineato dal nuovo art. 20 bis c.p. e dalle modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022, il giudice nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., può applicare le quattro tipologie di sanzioni sostitutive, ossia la semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva.
Dunque, non ritenendosi dirimente l'analisi delle singole sanzioni sostitutive ai fini dell' analisi della sentenza de quo, si riportano i soli connotati della detenzione domiciliare sostitutiva ( art. 56 L. 689/1981) la quale comporta l'obbligo per il condannato di rimanere, per non meno di dodici ore al giorno, nella propria abitazione, la possibilità di lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita e di salute.
Nella sentenza emessa dalla giurisprudenza di legittimità, oggetto della nostra attenzione, il ricorrente si doglia della mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, essendo stata ritenuta tale richiesta inammissibile in virtù di un divieto che impedisce il riconoscimento delle stesse, in caso di una pregressa violazione delle prescrizioni relative ad una pena sostitutiva.
Nel caso di specie il ricorrente aveva commesso il reato di evasione nell'anno 2016, durante il corso dell'esecuzione della pena alternativa alla detenzione domiciliare.
La Corte ritenendo fondate le doglianze dedotte dal ricorrente, ritiene che nonostante la nuova nomenclatura delle sanzioni sostitutive evochi in parte la denominazione delle misure alternative, si faccia riferimento ad istituti che operano in ambiti diversi e con presupposti differenti.
Invero, mentre le pene sostitutive previste dall'art. 20 bis c.p. vengono applicate dal giudice della cognizione e sono pene in senso stretto, al contrario le misure alternative alla detenzione, costituiscono forme alternative di esecuzione della pena detentiva, conservando pertanto, una diversa natura giuridica, diversi presupposti ed ambiti di applicazione.
La Corte, dunque, nel tentativo di limitare l'applicabilità della preclusione prevista dall'art. 59 co.1 lett. a) della L. 689/1981, secondo la quale la pena sostitutiva non può essere applicata nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colpo durante l'esecuzione delle pene sostitutive medesime, ricalca le differenze tra le misure alternative e le sanzioni sostitutive.
Invero, la Suprema Corte ribadisce che le misure alternative presuppongano che la pena detentiva sia stata già inflitta dal giudice e che rispondano all'esigenza di adeguare l'esecuzione della pena alla personalità del condannato, affinchè possa assolvere la funzione rieducativa e di risocializzazione.
Orbene, rispetto al nodo focale della questione analizzata, la Corte statuisce che "le violazioni delle prescrizioni di una misura alternativa alla detenzione non comportano di per sè una preclusione legale alla concessione di una nuova misura alternativa, essendo in linea di principio rimessa alla valutazione del Tribunale di sorveglianza la verifica in concreto della rilevanza di tale violazione, in relazione al più ampio e complessivo giudizio sulla personalità del detenuto e sulla attuale idoneità al trattamento rieducativo".
Al contrario, per le pene sostitutive sono previsti limiti tassativi e preclusioni soggettive, non assimilabili a quelli relativi alla fase di controllo dell'esecuzione della pena.
Posto ciò, la Suprema Corte, alla luce del quadro normativo di riferimento, esclude che il divieto previsto dall'art. 59 co.1 lett. a ) L. 689/1981, così come modificato dal d.lgs. 150/2022 possa operare con riferimento alla violazione delle misure alternative alla detenzione, essendo testualmente riferito alla violazione delle pene sostitutive e non essendo possibile un' estensione dello stesso per analogia.
La Corte, difatti, osserva che il legislatore non abbia previsto alcuna preclusione nel caso di revoca di una misura alternativa in caso di violazione delle relative prescrizioni, essendo che la normativa fa espresso riferimento alla revoca delle pene sostitutive di cui all'art. 66, non potendosi estendere al caso di revoca della misura alternativa o alla commissione di un delitto non colposo durante l'esecuzione di una pena alternativa.
Pertanto, stante il carattere tassativo delle sanzioni sostitutive e la propria ratio, non essendo suscettibili di interpretazioni estensive o analogiche, si conclude che le sanzioni sostitutive possano essere applicate dal giudice della cognizione, laddove sussiste la violazione di prescrizioni afferenti una misura alternativa alla detenzione, non operando la preclusione prevista dall'art. 59 della L. 689/1981.
