Rigetto “implicito” delle nuove pene sostitutive

08.07.2026

A cura di Avv. Francesca Saveria Sofia

La richiesta di pene sostitutive ex art. 20‑bis c.p. può essere rigettata con motivazione implicita quando la struttura argomentativa della sentenza evidenzi la non idoneità della misura rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p..

(Cass. pen., sez. IV, ud. 7 maggio 2026 (dep. 8 giugno 2026), n. 20961)

Questo principio è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990.

Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto un vizio di motivazione, lamentando l'omessa risposta al motivo specificamente relativo alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, introdotta nell'ordinamento dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022).

In particolare, si duole che la Corte territoriale non abbia svolto alcuna valutazione sul punto, nonostante, nelle conclusioni dell'atto di appello, fosse stata espressamente reiterata la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione.

La Quarta Sezione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso rilevando, in primo luogo, la genericità della richiesta di pena sostitutiva avanzata con l'atto di appello.

Nella specie, i giudici di legittimità hanno evidenziato come, in materia di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non possa procedere alla sostituzione "ex officio" in assenza di una specifica e motivata richiesta contenuta nell'atto di gravame, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello.

Pertanto, avendo formulato una richiesta priva della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» posti a sostegno, il ricorrente ha presentato un'istanza sin dall'origine inammissibile.

La sostituzione delle pene detentive brevi è, infatti, rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.

Questo principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689/198, trova applicazione anche per le nuove pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge dispone che, nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'art. 133 del cod. pen.».

In ragione di ciò, l'appellante era tenuto a supportare la richiesta con specifiche deduzioni riferite al caso concreto; il mancato assolvimento di questo onere, comportando l'inammissibilità originaria dell'istanza, ha reso priva di rilievo l'asserita omessa risposta sul punto da parte della Corte territoriale.

Ad ogni modo, la Cassazione ha dedotto proprio dalla motivazione della sentenza impugnata un rigetto implicito della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, laddove i giudici di merito hanno espressamente richiamato la serialità delle condotte e l'elevata pericolosità dei comportamenti contestati.

Secondo i giudici di legittimità, la Corte d'appello ha così chiaramente evidenziato l'elevata capacità a delinquere dell'imputato, tale da rendere inidonea la pena sostitutiva al perseguimento della funzione rieducativa del trattamento sanzionatorio.

La Suprema Corte, a fronte di situazioni quali quella in esame, sebbene in relazione ad altri istituti, ha più volte chiarito che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza.

In un altro caso, anche con riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., è stato affermato che la relativa richiesta deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche in relazione a profili diversi, elementi incompatibili con una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.

Il Collegio ha, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: "Anche per le nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della legge n. 689/1981 prevede che, nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.», così come per le circostanze attenuanti generiche e per la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. la richiesta deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché ciò si evince dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza".

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