Quali sono le pensioni erogate dalla Cassa forense?
Premetto che il sistema di calcolo della pensione erogata dalla Cassa Forense è nettamente diverso da quello adottato dall'INPS perché nel nostro sistema di retribuzioni, la pensione è rapportata alla media dei redditi degli ultimi anni lavorativi, mentre nel sistema contributivo il calcolo viene fatto basandosi sull'ammontare totale dei contributi versati nell'arco dell'attività lavorativa, comportando dunque uno svantaggio del sistema per il professionista, ma ben più vantaggioso per l'ente che deve erogare la prestazione previdenziale.
Ora, il principio per il calcolo delle pensioni è quello del cosiddetto pro rata temporis, cioè per i vari periodi maturati viene applicata la normativa vigente per quel determinato periodo.
La Cassa Forense eroga la pensione di vecchiaia che è retributiva, la pensione di vecchiaia contributiva, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione indiretta e la pensione di reversibilità.
Vediamole nel dettaglio…
- La pensione di vecchiaia retributiva viene erogata tenendo conto degli gli anni di età (75) e degli anni di versamento dei contributi (35) e si distingue in quota di base, calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico, esclusi i peggiori cinque di essi e in quota modulare, determinata secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla L. 335/95[1]. Invece, alla pensione di vecchiaia contributiva può accedere chi ha raggiunto l'età pensionabile, chi non ha maturato l'anzianità contributiva necessaria e chi ha maturato almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione;
- La pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione da tutti gli Albi professionali, prima della decorrenza della relativa finestra di accesso e il richiedente non deve risultare iscritto né essere rescritto all'Albo ordinario, all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori. Nel caso di reiscrizione viene verificata l'incompatibilità e la pensione di anzianità viene sospesa e non può essere successivamente commutata in pensione di vecchiaia;
Con la riforma della previdenza forense del 2024 è stato rivisto il sistema pensionistico dell'Avvocatura. Più nel dettaglio, si prevede il passaggio dal calcolo retributivo al calcolo contributivo e sono stati previsti degli aumenti incentivi per l'iscrizione dei neoiscritti, che potranno versare una quota molto inferiore, prevedendo anche la possibilità di scelta per tutti i praticanti di iscriversi o meno a Cassa Forense e l'iscrizione alla Cassa sarà obbligatoria soltanto nel momento di iscrizione all'Albo.
Ricapitolando, le regole sono:
- la pensione di vecchiaia è prevista a 70 anni d'età e con 35 anni di contributi;
- la pensione anticipata è prevista tra i 65/70 anni d'età e con 35 anni di contributi;
- la pensione di vecchiaia contributiva è prevista a 70 anni d'età e con 5 anni di contributi;
- la pensione di anzianità è prevista a 62 anni e con 40 anni di contributi.
Da quest'anno, le pensioni di vecchiaia, anticipata e anzianità verranno riunite nella pensione di vecchiaia, e ci saranno anche dei requisiti d'accesso differenti stante che saranno sufficienti 20 anni di anzianità e un calcolo completamente contributivo. Per i nuovi iscritti, alla quota versata verrà aggiunto un nuovo punto percentuale, in veste di contributo integrativo e in caso di maternità, paternità e adozione, calcolando la nascita oppure l'adozione dei figli, verrà aumentato un anno rispetto all'età anagrafica, aumentando la pensione di vecchiaia per tutti gli iscritti con sistema contributivo.
[1] "Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi obbligatori e facoltativi versati. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all'iscritto"