Perdita dell'assegno divorzile a causa di redditi in “nero”

23.10.2023

"Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati propri redditi". Questo è quanto previsto nell'art.156 del codice civile.

L'assegno di mantenimento ha una funzione ben precisa nel nostro ordinamento, essendo infatti espressione di solidarietà coniugale ha una funzione strettamente assistenziale, tuttavia, richiede dei requisiti per la sua assegnazione:

  • la non addebitabilità della separazione;
  • la mancanza di adeguati redditi propri;
  • la sussistenza di mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno da parte dell'altro coniuge.

Lo stesso, va necessariamente distinto dal c.d. "assegno alimentare", previsto nel co.3 del medesimo articolo del nostro codice civile, il quale prevede semplicemente l'obbligo di prestare gli alimenti al coniuge a cui è addebitata la separazione prevedendo però requisiti specifici:

  • stato di bisogno;
  • condizioni economiche non ottimali dell'alimentante.

Nel valutare il diritto al mantenimento, il Giudice deve tenere conto innanzitutto dell'ultima dichiarazione dei redditi dei due coniugi prendendo come parametro il reddito netto e non quello lordo, ma non solo, perché dovrà risalire anche al tenore di vita tenuto da entrambi non affidandosi solamente ai dati formali da loro presentati.

Una volta stabilito dal giudice la sussistenza del diritto al mantenimento, esso verrà erogato periodicamente tramite la corresponsione di un assegno con decorrenza dalla data in cui è stata presentata la domanda della separazione venendo poi rivalutato in base agli indici Istat nella sua misura.

Accade, però, che se a seguito di un controllo risulta un'irregolarità nella situazione patrimoniale del coniuge a cui è stato riconosciuto il diritto al mantenimento, potrebbe perderlo o ancora, la sua richiesta potrebbe non essere accolta.

Tutto ciò accade perché, di fatto, possedere dei redditi in nero, equivale per la Giurisprudenza a possedere le risorse economiche per poter provvedere al mantenimento del proprio tenore di vita e delle proprie esigenze.

Infatti, si può notare, che l'assegno di mantenimento non viene erogato automaticamente, ma come poc'anzi riportato, è suscettibile di una valutazione sui redditi dei coniugi, che va attentamente a studiare il divario economico tra loro sussistente.

Naturalmente, le ragioni per cui sussista tale divario non possono derivare dall'inerzia del coniuge, infatti, qualora il più debole economicamente sia in piena età lavorativa e abbia le capacità per provvedere autonomamente al proprio mantenimento, non può avere diritto all'assegno di mantenimento, essendo la sua una c.d. "inerzia colpevole".

Dott.ssa Martina Carosi