
Pignoramento e separazione dei beni
A cura di Dott.ssa Veronica Riggi
In tanti si chiedono e si preoccupano se i creditori possano pignorare i beni del coniuge per soddisfare il credito.
È una preoccupazione comprensibile, specialmente quando il debito è alto e si teme che il patrimonio familiare possa essere compromesso. La legge tutela il coniuge non debitore in diversi modi, e non sempre i creditori possono agire sui beni della moglie o del marito.
Resta però la possibilità di pignoramento, che dipende da diversi fattori, tra cui:
- Il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);
- L'origine del debito (se contratto prima o dopo il matrimonio);
- L'effettiva proprietà dei beni (se intestati al coniuge o al debitore);
- L'esistenza di garanzie prestate dalla moglie per i debiti del marito.
Orbene, la legge distingue le situazioni a seconda del regime patrimoniale della coppia (comunione o separazione dei beni), della provenienza dei beni e del tipo di debito contratto.
Se la coppia è in comunione legale dei beni, i beni acquistati dopo il matrimonio (salvo specifiche eccezioni) appartengono ad entrambi. In questo caso, il creditore può aggredire i beni in comunione solo se il debito è stato contratto per esigenze familiari o con il consenso dell'altro coniuge.
I beni personali della moglie o del marito (ricevuti per eredità, donazione o acquistati prima del matrimonio) non sono pignorabili per i debiti del marito o della moglie.
Se la coppia, al contrario, ha scelto il regime della separazione dei beni, ognuno è proprietario esclusivo dei beni acquistati a proprio nome. In questo caso, il creditore del marito o della moglie non può pignorare i beni intestati esclusivamente alla moglie o al marito, a meno che non vi sia la prova che tali beni sono in realtà di proprietà del marito/moglie (es. intestazione fittizia).
Ora, se sono in comunione legale e acquistati dopo il matrimonio, il creditore può pignorare la quota del marito/moglie. Se la moglie/marito ha "garantito il debito", ad es. firmando come coobbligato o fideiussore, i suoi beni possono essere aggrediti.
Se vi è un pignoramento immobiliare sull'intero bene in comunione, la moglie/marito può subire l'esecuzione sulla quota del marito/moglie, ma potrà tutelarsi per la propria parte e se il creditore dimostra che un bene intestato alla moglie/marito è in realtà di proprietà del marito/moglie, può chiedere l'estensione del pignoramento tramite azione revocatoria o simulazione.
Ma, quando i beni della moglie o del marito non sono pignorabili?
- Se sono beni personali ricevuti in eredità, donazione o acquistati prima del matrimonio.
- Se la coppia ha adottato la separazione dei beni e il bene è intestato alla moglie/marito.
- Se il debito è solo di uno dei due e l'altro non ha firmato garanzie o coobbligazioni.
Ebbene, la possibilità di pignorare i beni della moglie o del marito per i debiti dell'altro coniuge dipende dal regime patrimoniale, dalla titolarità dei beni e dall'eventuale coinvolgimento della moglie nel debito. In separazione dei beni, la tutela è più forte, mentre in comunione alcuni beni possono essere colpiti, ma solo per la parte del coniuge debitore.
Concludendo, con la separazione dei beni, i creditori non possono pignorare i beni di un coniuge, salvo casi specifici di coobbligazione o garanzia; con la comunione dei beni, i creditori possono aggredire i beni comuni, anche se intestati ad un solo coniuge, se il debito è contratto per esigenze familiari o durante il matrimonio; i beni esclusivamente intestati ad un solo coniuge o da lui solo acquistati con fondi propri sono protetti, ma è fondamentale poterlo dimostrare; i beni cointestati sono pignorabili solo nella quota del debitore, ma spesso servono documenti per impedire che venga colpita l'intera entità.
Sostanzialmente è fondamentale conoscere il regime patrimoniale adottato, conservare prove della proprietà dei beni e, se si è esposti al rischio di pignoramento, rivolgersi tempestivamente a un avvocato per valutare strategie difensive.