PMA e doppia maternità: la Cassazione si conforma alla sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale
Cass. Civ., Sez. I, sent. 5 marzo 2026 n. 4977
Massima: È legittimo il riconoscimento del figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita praticata all'estero da parte della madre genetica e intenzionale che abbia espresso il preventivo consenso informato al ricorso alla tecnica e abbia assunto la responsabilità genitoriale; è quindi illegittima l'azione di rettificazione dell'atto di nascita finalizzata a rimuovere il riconoscimento di maternità effettuato ai sensi degli artt. 250 e 254 c.c., in quanto lesiva del diritto del minore all'identità personale e allo status di figlio.
A cura di Dott.ssa Virginia Ricotta
Con la sentenza n. 4977 del 2026 la Corte di Cassazione, conformandosi alla decisione della Corte Costituzione n. 68 del 2025, ha statuito che non può essere negata la genitorialità alla madre «genetica» e «intenzionale» nei casi di procreazione medicalmente assistita (PMA ROPA) effettuata all'estero da una coppia omoaffettiva.
La vicenda ha visto coinvolta una coppia di donne, legate stabilmente e unite civilmente, che, condividendo un comune progetto genitoriale, si erano recate in Spagna per intraprendere un percorso di fecondazione eterologa con tecnica "ROPA", la quale prevede la fecondazione in vitro dell'ovocita di una delle due donne con il seme di donatore anonimo e il successivo impianto nell'utero dell'altra. La prestazione veniva erogata previa sottoscrizione di un consenso informato congiunto da parte di entrambe. La bambina nasceva in Italia e l'atto di nascita iniziale veniva sottoscritto con l'indicazione della sola madre partoriente. Successivamente, la madre genetica, con l'assenso dell'altra madre, presentava istanza di riconoscimento della figlia, ex art. 250 c.c., innanzi all'ufficiale di stato civile, il quale procedeva con l'annotazione sull'atto di nascita. La Procura della Repubblica, ritenendo illegittima la doppia maternità, proponeva ricorso al Tribunale chiedendo l'annullamento dell'atto. Il Tribunale dichiarava la domanda inammissibile. La Corte d'Appello, al contrario, accoglieva il reclamo della Procura della Repubblica dichiarando ammissibile la domanda. Constatata l'illiceità dell'annotazione, la Corte ordinava, ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 396/2000, la rettifica dell'atto di nascita, e quindi la cancellazione del riconoscimento e del nome della madre intenzionale dall'atto. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.
Ebbene, nelle more del processo, proprio in materia di genitorialità e filiazione è intervenuta la Corte Costituzionale con una decisione che ha segnato un importante punto di svolta. Con la sentenza n. 68 del 2025, la Consulta, mettendo al centro l'interesse del minore, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art.8 della leggen. 40 del 2004, per violazione degli articoli 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti […], a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale».
La Corte di Cassazione, facendo propri gli argomenti utilizzati dalla Corte Costituzionale nella suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale, nel giudizio de quo, ha accolto il ricorso promosso dalle due madri e dichiarato illegittima la cancellazione del riconoscimento di maternità ordinata dalla Corte d'Appello di Milano.
Valorizzando il diritto all'identità personale del minore e il diritto allo status filiationis,la Corte di Cassazione ha ritenuto pienamente legittimo il riconoscimento della genitorialità in capo alla madre «intenzionale» e «genetica» della minore, tenuto conto dell'esistenza di un progetto condiviso, di una comune volontà genitoriale e dell'assunzione della responsabilità genitoriale da parte di entrambe le madri confermata anche dalla contestuale sottoscrizione del consenso informato formale presso la clinica di PMA (p. 6.3, in diritto).
In accoglimento del terzo motivo di ricorso, la Corte ha inoltre ribadito l'inidoneità della forma di adozione "in casi particolari" previste ex art. 44 co. 1 lett. d) L. 184/1983 «ad assicurare piena tutela all'interesse del minore al riconoscimento dello stato di figlio sin dal momento della nascita», considerato che l'avvio del procedimento è rimesso all'esclusiva iniziativa dell'adottante senza che il minore abbia alcuna legittimazione ad agire in merito e che l'iter dell'adozione comporta costi e tempi non brevi (p. 6.1 ultima parte, in diritto).
