Possiamo definire la responsabilità degli insegnanti come responsabilità da contatto sociale?

04.05.2023

Sappiamo che, ai sensi dell'art. 1173 c.c., fonte delle obbligazioni sono "il contratto, fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".

Da tale norma si evince che lo stesso codice non individua tassativamente le fonti delle obbligazioni, lasciando aperto tale sistema creando questa sorta di categoria residuale comprendente "ogni altro atto o fatto ritenuto idoneo dall'ordinamento giuridico" ed è in questa categoria che deve essere ricompresa la figura del contatto sociale qualificato quale figura non disciplinata dal codice, ma elaborata nel corso degli anni dalla giurisprudenza e a cui si applicano le norme previste dal codice per la responsabilità contrattuale.

Vediamo meglio la sua applicazione relativamente alla responsabilità dell'insegnate nell'orario scolastico. 

E' opportuno precisare, però, che la responsabilità da contatto sociale è una forma particolare di responsabilità contrattuale che nasce non da un contratto, ma da un "contatto sociale" ovvero dal rapporto che, in questo caso, si crea tra l'insegnante e l'alunno.

Tale figura è stata elaborata dalla giurisprudenza per ricondurre alcune fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, come quella del medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica, ma che, nel corso degli anni, è stata ricondotta anche all'ambito scolastico nel quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri un danno a sé o ad altri.

Semplicemente, il contatto sociale si ha quando tra due soggetti si instaura una particolare relazione qualificata dall'ordinamento giuridico, in forza del quale uno dei due soggetti è tenuto a dei doveri specifici di comportamento al fine di salvaguardare la sfera giuridica altrui esposta a pericolo sociale.

Sostanzialmente, pur non essendoci un contratto tra le parti (alunno-insegnate), sorgono delle vere e proprie obbligazioni in capo ad essi derivanti appunto dal contatto sociale, stante che sono entrati in contatto per mezzo del contratto che l'alunno ha stipulato con la scuola, il cui inadempimento dà luogo a responsabilità contrattuale.

Pertanto, da tale contatto sociale discendono reciproci obblighi di buona fede, protezione ed informazione, ai sensi degli articoli 2 della Costituzione, 1175, 1176 e 1375 c.c., che sebbene estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, sono comunque coinvolti nella realizzazione di un risultato negoziale programmato e con l'ordinanza 20285/2019 la Corte di Cassazione è giunta a confermare che in caso di danni all'alunno sussiste la responsabilità "da contatto sociale qualificato" dell'Istituto scolastico affidatario, sul quale gravano i doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell'incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile.

Dott.ssa Veronica Riggi