Il praticante può svolgere un semestre di pratica forense in un altro paese dell'UE?
La risposta non può che essere affermativa. Come noto, ai fini dell'accesso all'esercizio della professione forense, è necessario che il dottore in Giurisprudenza, esegua un periodo di tirocinio presso uno studio legale della durata di diciotto mesi.
Secondo quanto previsto nel D.M. n.70 del 2016, se il praticante volesse svolgere il tirocinio all'estero avrà semplicemente l'onere di comunicare la propria decisione al consiglio dell'ordine presso cui è iscritto.
Nella comunicazione sarà tenuto ad indicare:
- il nominativo ed il recapito del professionista straniero che lo ospiterà nel proprio studio;
- la qualifica professionale di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato.
Non deve, naturalmente, mancare il consenso in forma scritta del professionista straniero.
Una volta che il semestre sarà terminato il praticante avvocato, al fine di certificare il reale svolgimento della pratica, dovrà consegnare al Consiglio la documentazione attestante, secondo le normative del paese ospitante allegando una dichiarazione del professionista sullo svolgimento del praticante.
La predetta documentazione dovrà essere redatta nella lingua del paese ospitante e con la traduzione in italiano.
Una volta verificata l'effettivo svolgimento con profitto del praticante, nonché la documentazione allegata, il Consiglio dell'ordine riconoscerà il semestre svolto all'estero per la convalida o meno del semestre di tirocinio per mezzo di una delibera.