Svuotare il conto del defunto: cosa si rischia?

14.08.2025

A cura di Dott.ssa Veronica Riggi

Se una persona – che sia già erede o solo chiamata all'eredità – preleva somme dal conto corrente intestato esclusivamente al defunto senza che banca o posta siano state informate del decesso, quelle somme vanno restituite alla massa ereditaria, così da poter calcolare correttamente le quote spettanti a ciascun erede.

Se la condotta lede la quota di legittima, i legittimari possono agire con azione di riduzione (art. 553 c.c.) per ottenere la reintegrazione.

La condotta, inoltre, può integrare il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p.

Al contrario, se uno degli eredi preleva dal conto corrente cointestato con il defunto, la condotta non costituisce un illecito, a meno che il prelievo non intacchi la quota dell'intestatario deceduto stante che a seguito della morte essa è caduta in successione.

In questo caso, si presume che ogni correntista abbia la stessa quota.

E se preleva prima della morte?

Secondo la Corte di Cassazione, se il prelievo è avvenuto prima dell'apertura della successione le somme sottratte non possono essere ricomprese nell'asse ereditario.[1]

Però, attenzione!

Gli eredi danneggiati possono comunque agire con un'azione di petizione ereditaria ex art. 553 c.c., nei confronti di chi possiede tutti i beni o parte di essi e nei riguardi di soggetti privi della qualità di coeredi e non chiamati alla successione.


[1] Corte di cass. Sent. 8611/2018