
Custode della costituzione: il ruolo del presidente della repubblica tra i poteri dello Stato
A cura di Dott.ssa Veronica Riggi
Nel nostro sistema costituzionale il Presidente della Repubblica è un organo autonomo ed indipendente, super partes, rispetto agli altri poteri dello Stato.
Egli interviene
- nell'azione del potere esecutivo attraverso l'emanazione e l'assunzione formale dei più importanti atti:
- nel potere legislativo mediante la partecipazione divisa con il governo all'iniziativa legislativa e alla promulgazione delle leggi;
- nel potere giudiziario attraverso la Presidenza del CSM ovvero del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il presidente della Repubblica è un organo super partes perché non interviene mai direttamente a delineare l'indirizzo politico generale.
La nostra Costituzione elenca tassativamente le attribuzioni del Capo dello Stato e possono essere classificate secondo diversi criteri in quanto nel nostro ordinamento, egli non esercita in via diretta nessuna dei poteri tradizionali ovvero non esercita il potere legislativo, esecutivo o giudiziario e non vanta nemmeno poteri di indirizzo politico.
La Costituzione gli attribuisce poteri di controllo, nel senso che può richiamare l'attenzione degli organi competenti sulla legittimità costituzionale o sull'opportunità politica di atti in corso di approvazione; e poteri di garanzia in quanto agisce come vertice del CSM e del Consiglio Supremo di difesa.
Orbene, le attribuzioni del Presidente della Repubblica possono essere ripartite secondo il potere su cui vanno ad incidere ovvero secondo il potere legislativo, esecutivo o giudiziario.
Rispetto al potere legislativo il capo dello Stato può rivolgere messaggi alle camere, può indire nuove lezioni, può convocare le camere in via straordinaria e può autorizzare la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo, promulga le leggi, può sospendere la promulgazione e rinviare le leggi alle camere con un messaggio motivato. per chiedere una nuova deliberazione e può indire referendum nonché nominare 5 senatori a vita.
In riferimento al potere esecutivo invece, il Capo dello Stato nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo ministri, nomina i funzionari dello Stato, emana i decreti aventi valore di legge e regolamenti, conferisce onorificenze al comando delle Forze Armate, accredita e ricevere rappresentanti diplomatici e ratifica trattati internazionali, previa autorizzazione delle camere, quando occorre.
Rispetto poi, al potere giudiziario il Presidente della Repubblica presiede il CSM, può concedere la grazia e commutare le pene e nomina 5 giudici della Corte Costituzionale.
Infine, il Presidente della Repubblica esercita delle attribuzioni di carattere amministrativo ad es. quando emana il decreto di annullamento degli atti amministrativi illegittimi o decide sui ricorsi amministrativi straordinari.
Vediamo adesso come viene eletto il Presidente della Repubblica….
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune ai sensi dell'art. 83 della Costituzione con l'assemblea che è integrata da 3 delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze (la Valle d'Aosta solo un delegato). La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali è fatta dal Presidente della Camera 30 giorni prima che scade il mandato del Presidente della Repubblica in carica; se le camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi al loro scioglimento, l'elezione avrà luogo entro 15 giorni dalla riunione delle camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.
L' elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza dei due terzi dell'assemblea; mentre a partire dal terzo, per i successivi scrutini, è sufficiente la maggioranza assoluta.
Per essere eletto Presidente della Repubblica è necessario avere la cittadinanza italiana, avere almeno 50 anni di età e avere il godimento dei diritti civili e politici. Inoltre la carica del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni e questi cominciano a decorrere dal giorno in cui questo presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla costituzione dinanzi il Parlamento in seduta comune. La Costituzione non vieta la rieleggibilità del presidente e la cessazione dell'ufficio può avvenire oltre che per scadenza dei 7 anni anche per impedimento permanente ovvero per morte o per dimissioni e per decadenza della carica in seguito ad es. della perdita della cittadinanza dei diritti civili e politici.
In caso di cessazione anticipata, come nelle ipotesi appena viste, il presidente della Camera indigene l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni (salvo il maggior termine previsto sulle camere se sono sciolte o mancano meno di tre mesi dalla loro gestazione). Qualora l'impedimento del Presidente sia permanentemente o temporaneo l'adempimento delle sue funzioni sarà svolto dal Presidente della Senato.
Quali possono essere gli impedimenti del presidente?
Gli impedimenti possono essere permanenti, nel caso di infermità che si protragga in modo irreversibile, decadenza dalla carica per intervenuta condanna per alto tradimento attentato alla costituzione da parte della Corte Costituzionale e per perdita del godimento dei diritti civili e politici; ovvero temporanei nel caso in cui ad es. la Corte Costituzionale sospende il presidente in pedenza del giudizio conseguente alla messa in stato di accusa, in caso di malattia o in caso di viaggio all'estero.
Quali responsabilità ha il Presidente della Repubblica?
Innanzitutto ha una responsabilità politica grazie alla controfirma.
Ai sensi dell'art. 89 della Costituzione per tutti gli atti presidenziali è richiesta la controfirma che ha una duplice funzione: da un lato è uno strumento idoneo a far assumere responsabilità di tali atti al ministro firmatario, dall'altro lato è un requisito di validità degli atti stessi. Lo stesso art. 89, al II comma, precisa che gli atti che hanno valore legislativo, e gli altri atti indicati dalla legge, sono contro firmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Torniamo a noi…
Per quanto riguarda la responsabilità giuridica, c'è da dire che il Presidente della Repubblica non è responsabile né penalmente né civilmente, per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
Relativamente a queste due ultime ipotesi, deve dirsi che per alto tradimento si intende ogni comportamento doloso che si concretizza in una violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica che il capo dello Stato ha fatto; mentre per attentato alla Costituzione, si intende ogni comportamento, egualmente doloso, diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare deliberatamente la Costituzione.
Spetta al Parlamento in seduta comune mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica e poi il presidente sarà sottoposto a giudizio della Corte Costituzionale.
In questo caso la Corte sarà integrata da 16 Giudici, o meglio da 16 membri estratti a sorte da un elenco di cittadini, e nel pronunciare la sentenza di condanna, la Corte determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti, nonché sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguati al fatto.
