Il rapporto giuridico previdenziale

30.06.2025

A cura di Dott.ssa Veronica Riggi

La previdenza sociale è la parte della legislazione sociale che si occupa di tutelare il lavoratore dai rischi di menomazione o di perdita della sua capacità lavorativa in conseguenza ad eventi naturali o connessi al lavoro prestato.

L'istituto principale mediante il quale si realizza la tutela previdenziale è l'assicurazione sociale (persegue un fine pubblico), imposta dalla legge.

L'assicurazione sociale si fonda su un rapporto giuridico cd. previdenziale i cui soggetti sono:

  • I soggetti erogatori delle prestazioni, ovvero enti previdenziali costituiti dall'INPS e dall'INAIL;
  • I soggetti obbligati alla contribuzione, cioè i datori di lavoro ed il cui onere contributivo può, talvolta, gravare sul lavoratore. Nel caso di lavoratori dipendenti, il versamento dei contributi viene effettuato dal datore di lavoro, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti degli enti previdenziali in modo che nessuna responsabilità può essere fatta gravare sul lavoratore dipendente per omesso o irregolare versamento dei contributi.
  • I soggetti protetti che beneficiano delle prestazioni previdenziali, rappresentati da tutti i lavoratori subordinati pubblici o privati, dai lavoratori autonomi, dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dai familiari del lavoratore (superstiti in caso di decesso).

L'oggetto del rapporto previdenziale è costituito dai rischi idonei a menomare o sopprimere del tutto la capacità di lavoro e quindi di guadagno. Tali rischi sono costituiti da eventi futuri e incerti che possono provocare, almeno potenzialmente, un danno e si classificano in professionali e non, a seconda che siano o meno connessi con l'attività di lavoro del soggetto assicurato.

I rischi si dividono in:

  • Rischi professionali ovvero quelli direttamente connessi con l'attività di lavoro del soggetto assicurato. Questi sono: l'infortunio sul lavoro o malattia professionale, riconosciuti se sussistono gli specifici requisiti dal Testo Unico; disoccupazione involontaria, cioè lo stato di non occupazione derivante dalla cessazione di un precedente lavoro; la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, dovuta a una contrazione del lavoro temporaneo e non dipendente dal comportamento del datore di lavoro o dei lavoratori.
  • Rischi non professionali ovvero quelli relativi ad eventi che possono colpire la persona umana, a prescindere dalla sua attività professionale, ma non hanno come effetto quello di rendere impossibile è più penoso lo svolgimento di un'attività lavorativa. Tra questi ci sono: carico familiare, malattia generica, tubercolosi in fase attiva, gravidanza e puerperio, inabilità, vecchiaia e morte.

Orbene, in caso di verificazione dell'evento oggetto dell'assicurazione, per il lavoratore sorge il diritto ad ottenere dagli enti assicuratori determinate prestazioni, consistenti nello svolgimento di un'attività di dare o di fare.

Queste si distinguono in:

  • Prestazioni economiche che consistono in somme di denaro aventi carattere temporaneo o continuativo (pensioni o indennità);
  • Prestazioni sanitarie che consistono nell'erogazione di cure mediche e chirurgiche al fine di reintegrare le perdute o menomate energie di lavoro dei soggetti protetti.

Poi, la principale forma di finanziamento è costituita dai contributi.

I contributi sono un obbligo e tale è imposto dalla legge, che ne determina anche l'ammontare; tale obbligo sorge all'atto di svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa anche se, a volte, è subordinato al verificarsi di presupposti ulteriori…

Esso, inoltre, è commisurato alla retribuzione per i lavoratori dipendenti o al reddito da lavoro per quelli autonomi. Invero, l'entità dovuta come contributo è determinata applicando un'aliquota ovvero una percentuale sulla stessa retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga considerato o al reddito dichiarato ai fini IRPEF.