
Il principio di proporzionalità della pena: dall’«ansia di umanizzazione» della Costituente al sindacato della Consulta
A cura di Dott.ssa Federica Lusito
L'articolo ricostruisce il legame tra funzione rieducativa e principio di proporzionalità della pena alla luce dei lavori dell'Assemblea Costituente e della più recente giurisprudenza costituzionale. La proporzionalità emerge come criterio essenziale sia per il legislatore, nella determinazione delle cornici edittali, sia per il giudice nell'interpretazione delle fattispecie incriminatrici e nella commisurazione della pena.
1. Il dibattito della Costituente.
Roma, Palazzo Montecitorio. 27 marzo 1947. Proseguono i lavori dell'Assemblea Costituente. Il tema all'ordine del giorno è la discussione generale del Titolo I, Parte I del Progetto di Costituzione, Rapporti civili. Gli Onorevoli Leone, Trimarchi, Nobile e Di Gioia discutono del contenuto dell'art. 21, che poi diventerà l'art. 27 della Costituzione che conosciamo.
Viene definita "ansia all'umanizzazione del magistero penale" quella per cui si ricercava la migliore formulazione possibile per il giusto bilanciamento tra l'effettività della pena e la rieducazione del condannato. L'Onorevole Leone Giovanni riporta l'interrogativo drammatico e assillante di Kant[1].
La risposta all'interrogativo veniva ricercata nella rieducazione del reo, come fine complementare della pena perché "è bene che la società – prosegue l'Onorevole – nel momento in cui toglie il più alto bene al cittadino, quello della libertà, gli possa tendere la mano caritatevole, perché sia recuperato, restituito al consorzio umano"[2].
Sebbene non si parli espressamente di proporzionalità della pena, in Assemblea Costituente si discuteva sostanzialmente di ciò. L'Onorevole Bettiol infatti, evidenziava come la pena non potesse ignorare esigenze di difesa sociale e la gravità del reato, fungendo da argine alle tesi della scuola positiva che rischiavano di annullare la responsabilità individuale[3].
Le due anime di pensiero – della scuola classica e della scuola positiva – in un acceso dibattito, portarono all'approvazione del testo dell'art. 27 della Costituzione, nella seduta dell'Assemblea costituente del 15 aprile 1947.
La funzione rieducativa della pena, ad avviso della lunga elaborazione della giurisprudenza costituzionale, è legata a doppio filo al principio di proporzionalità della pena. È proprio la proporzionalità della risposta sanzionatoria, nella previsione normativa e nella esecuzione della pena, che consente di attribuire alla pena stessa quel connotato di umanità ricercato dall'Assemblea Costituente. Lo stesso art. 3 della Costituzione, nell'enunciare il principio di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale, rappresenta un parametro imprescindibile per la commisurazione della pena. Anche a livello sovranazionale, il principio trova proiezioni nell'art. 3 CEDU, nonché nelle molte pronunce sulla dignità del detenuto.
2. Il principio di proporzionalità per il legislatore e per il giudice. L'applicazione legislativa e giurisprudenziale.
Il principio di proporzionalità rappresenta un canone destinato sia al legislatore nelle scelte di politica criminale per la fattispecie astratta sia al giudice nella scelta della commisurazione della pena al fatto concreto. Ad avviso della Corte Costituzionale, infatti, "le opzioni legislative, in sede di configurazione delle fattispecie criminose tipiche, devono tenere conto non soltanto del bene o dei beni giuridici tutelati attraverso l'incriminazione delle fattispecie stesse, ma anche delle finalità immediate" che il legislatore persegue nel contesto storico di riferimento (C. Cost., 19 marzo 1986, n. 62). Parimenti, come accade per ogni altro principio costituzionale, il principio di proporzionalità "opera come criterio che orienta l'interpretazione e l'applicazione delle leggi medesime da parte del giudice comune" (C. Cost., 19 maggio 2025, n. 113).
In tale prospettiva, il legislatore si conforma al principio di proporzionalità nell'individuazione della cornice edittale delle fattispecie astratte, nonché nella previsione di circostanze attenuanti generiche, speciali e ad effetto speciale. Il principio di proporzionalità orienta il legislatore a prevedere altresì cause di esclusione della pena per speciale tenuità del fatto. A tal proposito, l'art. 131-bis c.p., con la riforma ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha conosciuto una rinnovata forza applicativa, con la previsione dell'applicazione ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (invece della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, come recitava il testo precedente). Inoltre è stata attribuita maggiore rilevanza al comportamento susseguente al fatto e al complessivo contesto fattuale in cui si è svolta l'azione criminosa.
Nonostante gli interventi del legislatore, è l'opera giurisprudenziale a concretizzare il principio di proporzionalità ai casi concreti. Lo stesso ampliamento dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. a ipotesi non espressamente previste è espressione di tale importante impostazione metodologica della Corte Costituzionale. È quanto accaduto, da ultimo, in riferimento alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, n. 3, c.p., nella parte in cui prevede che l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità, con conseguente esclusione della pena, quando si procede per il delitto di cui all'art. 423-bis, co. 2, c.p. (C. Cost. 22 gennaio 2026, n. 5).
L'interpretazione giurisprudenziale ha portato ad una serie di pronunce di illegittimità costituzionale nei confronti della classe di reati contro il patrimonio. A fronte di una tendenza incriminatrice particolarmente repressiva da parte del legislatore, la Corte Costituzionale, in ossequio del principio di proporzionalità della pena, ha di fatto introdotto la previsione della lieve entità del fatto applicata, in particolare, ai casi di estorsione (C. Cost. 15 giugno 2023, n. 120) e di rapina (C. Cost. 13 maggio 2024, n. 86). Si tratta di importanti pronunce additive pro reo che guidano il giudice nella commisurazione della pena.
3. La pronuncia della Corte Costituzionale, n. 113 del 2025.
Con una recente sentenza del 2025, la Corte Costituzionale è tornata ad enunciare i principi fondamentali dell'applicazione del principio di proporzionalità che – secondo tale ultima pronuncia – guida l'interpretazione del giudice anche nell'accertamento della tipicità stessa del fatto concreto. La Consulta, infatti, ritiene che, "laddove all'esito dell'applicazione della circostanza della lieve entità del fatto e di eventuali altre attenuanti, la pena dovesse risultare ancora sproporzionata rispetto alla gravità del fatto addebitato all'imputato, il principio di proporzionalità della pena, nella sua veste di canone ermeneutico, imporrà al giudice di valutare con particolare attenzione se i fatti accertati siano effettivamente sussumibili" nella fattispecie normativa. Tanto è stato stabilito, nel caso di specie, con riferimento ad un fatto di sequestro di persona a scopo di estorsione (C. Cost. 19 maggio 2025, n. 113).
La corretta applicazione del principio di proporzionalità, da effettuarsi anche attraverso la tecnica del tertium comparationis nel rispetto del principio di ragionevolezza[4], rappresenta il baluardo affidato al legislatore e al giudice per concretamente implementare quella umanizzazione della pena per la piena rieducazione del reo, auspicata dall'Assemblea Costituente e recepita negli artt. 3 e 27 della Costituzione.
[1] L'interrogativo è il seguente: se dopo aver commesso un delitto, l'uomo che lo commise fosse abbandonato dal suo popolo, sicchè rimasto solo non ne potesse più commettere, qualcosa in noi dice che dovrebbe essere ancora punito. Ma perché? L'enigma del diritto penale sta tutto in questo perché". Dai Lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, 27 marzo 1947.
[2] Lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, seduta del 27 marzo 1947.
[3] Lavori preparatori dell'Assemblea Costituente sull'art. 21 Cost.
[4] C. Cost. 19 maggio 2025, n. 113.
