
Il procedimento per decreto
A cura di Avv. Alessio Moretto
Il procedimento per decreto è un rito speciale previsto e disciplinato dagli artt. 459 e ss. c.p.p. Trova applicazione in relazione a fattispecie di natura bagatellare, caratterizzati dalla particolare semplicità di accertamento.
Si tratta di un rito dal carattere fortemente deflattivo, in quanto comporta la totale omissione delle fasi preliminare (udienza preliminare o predibattimentale) e dibattimentale. Con il procedimento per decreto si assiste al passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari alla condanna emessa in assenza del contraddittorio delle parti, che resta eventuale e differito.
Ulteriore caratteristica del rito consiste nella sua premialità: innanzitutto, il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. Non comporta inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali, l'applicazione di pene accessorie e non acquisisce efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi. Infine, il reato è estinto se il condannato che ha pagato la pena pecuniaria non commette ulteriori reato negli anni successivi.
Il rito prende le mosse dalla richiesta del pubblico ministero di cui all'art. 459, I comma c.p.p., indirizzata al giudice per le indagini preliminari, quando non risulti la necessità di applicare una misura di sicurezza personale e ritenga che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche inflitta in sostituzione di una pena detentiva.
La domanda di cui all'art. 459 c.p.p. costituisce per il pubblico ministero esercizio dell'azione penale.
In via preliminare, il giudice deve verificare la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimenti ex art. 129 c.p.p. In caso negativo, il magistrato giudicante può rigettare la richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero qualora ritenga che non ricorrano i presupposti di accesso al rito, la pena non sia congrua o sia applicabile una misura di sicurezza personale.
In alternativa, il giudice per le indagini preliminari emette decreto penale di condanna.
Fra le altre cose, il decreto deve contenere ai sensi dell'art. 460 c.p.p. le generalità dell'imputato (o della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) o le indicazioni personali volte a identificarlo, l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate e la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale.
Il provvedimento inoltre deve contenere l'avviso per l'imputato che lo stesso può proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, richiedendo con la stessa il giudizio immediato o altro rito premiale. In caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo. A seguito della riforma Cartabia, il provvedimento deve contenere inoltre l'avviso che qualora l'imputato effettui il pagamento della pena entro quindici giorni dalla notificazione, rinunciando all'imputazione, la predetta può essere ridotta di un quinto.
Col decreto penale di condanna, inoltre, può essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Una copia del provvedimento emesso è comunicata al pubblico ministero e notificata al condannato e al suo difensore. Tuttavia, qualora l'imputato sia irreperibile, il decreto è revocato e gli atti sono restituiti al pubblico ministero.
Qualora la notifica sia perfezionata, ma l'interessato dimostri di non aver avuto effettiva e tempestiva conoscenza del provvedimento, può essere rimesso in termini per proporre opposizione.
Come anticipato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre opposizione, a seguito della quale, superato un primo vaglio di ammissibilità, il decreto viene revocato. Il procedimento prosegue quindi nelle forme del giudizio immediato o di altro rito di natura premiale eventualmente richiesto.
Qualora invece il decreto penale di condanna non sia opposto entro il termine suindicato, è destinato a divenire irrevocabile e a costituire titolo esecutivo.
