
La PMA e la clausola “bimbi in braccio”
A cura di Dott.ssa Martina Carosi
Si parla sempre più spesso di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), con la quale si intendere riferirsi ad un'area di medicina di alta specialità e complessità finalizzata ad aiutare le coppie ad avere figli con l'ausilio di svariate tecniche.
In particolare, quando si parla di "tecniche di PMA" si è soliti riferirsi ai procedimenti che prevedono il trattamento di ovociti umani, di spermatozoi o embrioni.
Le predette tecniche possono essere eseguite tanto con gameti della coppia, tanto con gameti donati, ed includono:
- la inseminazione intrauterina;
- la fecondazione in vitro e il trasferimento intrauterino di embrioni;
- la microiniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo;
- la crioconservazione dei gameti e degli embrioni;
- la biopsia embrionale per eseguire i test genetici di preimpianto.
La Procreazione Medicalmente Assistita, più nota come PMA, è stata disciplinata e regolamentata con la L.n. 40 del 2004, che consente l'accesso alla procedura a quelle coppie che hanno problemi di infertilità o sterilità certificati dal medico e che, nel tempo, ha subito numerose modifiche, di cui la più recente risale all'anno corrente.
Secondo quanto previsto dalla prima
menzionata legge, possono accedere all'iter, persone maggiorenni di sesso
diverso e coniugati o conviventi in età potenzialmente fertile.
Nel 2015, la Corte Costituzionale ha apportato una sostanziale modifica alla
disciplina della PMA, consentendo l'accesso alla procreazione medicalmente
assistita anche alle coppie fertili con malattie genetiche trasmissibili.
Ciò, naturalmente, ha avuto un notevole impatto poiché esse godevano di un'unica opzione: l'aborto terapeutico previsto dalla l.n. 194/78.
Ma v'è di più, in quanto in quanto proprio recentemente, e nello specifico, il 22 maggio 2025, la Consulta, con la Sentenza n. 68 ha aperto alla possibilità per la moglie della madre biologica, di adottare il bambino nato con PMA. Una sentenza che ha rappresentato una vera e propria svolta per le famiglie arcobaleno, scaturita dalla battaglia legale di una coppia di Lucca che aveva avuto due figli per mezzo di procreazione medicalmente assistita, in un paese in cui la pratica è consentita anche alle coppie omosessuali.
Tuttavia, una volta tornate in Italia, solamente la madre biologica ha avuto la possibilità di essere riconosciuta come tale nei documenti ufficiali, mentre l'altra non ha avuto alcun diritto legale sul bambino, sebbene riconosciuta come "madre intenzionale" per aver prestato il consenso e partecipato al progetto di avere un figlio.
Quando si discorre di PMA, tuttavia, si sente parlare della c.d. "clausola bimbi in braccio".
Molte cliniche presso le quali è possibile eseguire la PMA, pubblicizzano la predetta clausola in forza della quale si stabilisce un rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei cicli di procreazione medicalmente assistita che non hanno sortito esito positivo.
Bisogna, però, prestare attenzione in quanto anzitutto è necessario leggere attentamente la clausola per comprendere se verrà rimborsato tutto l'importo o solamente una parte di esso; inoltre, v'è da dire che molte cliniche non consentono l'accesso ai trattamenti a tutte le coppie ponendo, quindi dei veri e propri requisiti che, senz'altro, devono essere verificati.
Ma non è finita qui. Si deve sempre verificare le tempistiche, in quanto, molte cliniche stabiliscono un periodo di tempo entro cui raggiungere il risultato, pertanto in caso di mancato compimento del termine, la "garanzia" fornita dalla "clausola bimbi in braccio" non sarà assolutamente valida.
In ultimo, ma non meno importante, rileva il numero di tentativi e/o cicli in quanto, esattamente come per il termine, alcuni centri stabiliscono un numero massimo di tentativi esperibili con quella determinata coppia, pertanto è importante comprendere quali potrebbero essere i risvolti.
Si può ritenere, però, che sebbene tale clausola sia pienamente legale, dia ugualmente luogo a riflessioni di diversa natura.
Anzitutto da un punto di vista etico e giuridico, il bambino che la coppia tenta di concepire diventa un vero e proprio "oggetto" di una prestazione con il rischio che, soprattutto in un Paese come il nostro, la genitorialità venga trasformata in un "prodotto commerciale garantito".
Dipoi, rileverebbe anche sotto il profilo della tutela del consumatore, in quanto tale clausola presta il fianco ad interrogativi sulla trasparenza delle condizioni contrattuali accettate dalle coppie visti i limiti di garanzia di risultato in tale settore medico connotato da un'alta incertezza biologica, essendo possibili false aspettative da parte della coppia stessa.
Insomma quella della PMA è una disciplina che si colloca in un'area giuridica di grande complessità, in cui giocano ruoli importantissimi i diritti fondamentali della persona, le esigenze di tutela della salute, profili etici e bioetici ma anche il concetto stesso di famiglia e di genitorialità e, pertanto, in continua evoluzione.