Non ha diritto al compenso il professionista che presenta un progetto edilizio (anche se approvato dal cliente), non conforme alla normativa urbanistica poiché l’opera è irrealizzabile
Cass. Civ., Sez. II, 21 marzo 2023, n. 8058
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 8058/2023 del 21 marzo, ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'architetto, ingegnere o geometra che, "nel redigere un progetto edilizio, non assicura la conformità alla normativa urbanistica, tant'è che l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezza tecnica costituisce inadempimento dell'incarico" con la conseguenza che il committente può chiedere la risoluzione del contratto, perché la verifica di conformità spetta al professionista "in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'Art. 2226 co. 1 C.C. la firma apposta dal committente sul progetto redatto".
Il contratto di prestazione d'opera è disciplinato dagli artt. 2222 c.c. e ss, in particolare, il contratto di prestazione d'opera professionale, dagli art. 2229 c.c. e ss.
Quest'ultimo si differenzia dal contratto di prestazione d'opera "classico" perché ha ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale che richiede una capacità tecnico-scientifica del professionista. Il contratto d'opera professionale è caratterizzato dalla discrezionalità del professionista nell'esecuzione dell'opera, dalla infungibilità della prestazione e dalla diligenza richiesta nell'adempimento.[1]
Orbene, il prestatore d'opera professionale(intellettuale) per l'esercizio della professione necessita dell'iscrizione in appositi albi o elenchi professionali; ciò ha carattere di accertamento costitutivo dello status professionale del prestatore. La conseguenza è semplice… se l'opera è effettuata da un soggetto che non è iscritto in un apposito albo previsto dalla legge, il contratto è nullo e dunque privo di qualsiasi effetto.
Vero è che un progetto edilizio è la fase preparatoria per la realizzazione di un'opera commissionata dal committente e anche se approvato da quest'ultimo, è il professionista che deve garantirne la conformità alla normativa edilizia, individuando le procedure amministrative e soluzioni ad eventuali problemi che possono subentrare nel corso del compimento della stessa.
Possiamo, dunque, affermare che il professionista è debitore?
SI!
Se l'opera non si realizza o comunque è irrealizzabile, il professionista essendo debitore è inadempiente e pertanto il committente potrà rifiutare di pagargli il compenso e addirittura sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., [2] questo perché il progettista ha l'obbligo di assicurare la conformità del progetto alla normativa e soprattutto il committente (creditore) ha diritto di pretendere che il lavoro sia fatto alla perfezione e in maniera conforme alla legge.
Invero, sollevando l'eccezione di inadempimento, il committente può chiedere la risoluzione del contratto ex art 1453 c.c. e le restituzioni annesse.
La disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento prevede che in un contratto a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alla sua prestazione, l'altro può chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Ritornando al caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 21 marzo di quest'anno, il professionista aveva assicurato la realizzazione del progetto edilizio al committente ma, ahimè, non è stato realizzato per il mancato rispetto della normativa edilizia/ambientale. È dunque fondata la circostanza della risoluzione del contratto per inadempimento con il conseguente addebito al professionista della mancata realizzazione dell'opera e comunque dello scopo per cui era stato "assunto".
Principio di diritto della sentenza, dunque, sembra essere quella che il committente ha tutto il diritto di scegliere di non procedere al pagamento della prestazione professionale al professionista che non adempie alla sua obbligazione di prestazione, ovvero che l'opera disegnata sia realizzabile ovvero chiedere la risoluzione del contratto.
[1] Art. 1176 co.2: la diligenza richiesta è "innalzata" rispetto a quella del primo comma stante la professionalità del soggetto.
[2] Cass. 2257/2007- 1214/2017 e 3686/2021