Proposta, accettazione e metodi di conclusione del contratto “diversi”, quali sono?

12.09.2023

Per rispondere a questa domanda partiamo dal dare una definizione di ACCORDO:

l'accordo è il consenso manifestato dalle parti, in un negozio giuridico, degli interessi che intendono realizzare. Il codice civile definisce l'accordo come uno dei requisiti essenziali del contratto (ART1325).

Il codice civile dedica anche delle norme sull'incontro del consenso delle parti tramite la PROPOSTA e l'ACCETTAZIONE. Entrambi sono atti unilaterali e recettizi, la proposta individua il regolamento di possibili interessi e l'accettazione è la risposta dell'oblato alla proposta del proponente.

Si definiscono come atti pre-negoziali perché singolarmente non sono idonei a realizzare gli effetti cui le parti mirano con il contratto.

La proposta e l'accettazione perdono la loro efficacia nel caso in cui il soggetto muoia o divenga incapace di intendere e di volere, prima della conclusione del contratto, per la tutela di chi, come gli eredi, non intende vincolarsi. Questo non vale nel caso della proposta irrevocabile o nel caso in cui il soggetto è imprenditore.

Dall'art. 1328 si deduce che la proposta e l'accettazione possono essere revocate dal loro autore. La proposta può essere revocata finché al proponente non arriva l'accettazione; l'accettazione può essere revocata finché la stessa accettazione non è pervenuta al proponente. Questo articolo è stato oggetto di contrastanti interpretazioni per quanto riguarda la revoca della proposta. È pacifico che la revoca dell'accettazione è recettizia. Per la revoca della proposta, si deve discutere se deve essere considerata come un atto recettizio o se si deve basare sul presupposto della semplice spedizione.

Con le parole "può essere revocata", il nostro codice civile sembra fare riferimento alla regola della spedizione, ma può anche lasciare intendere all'interprete che la revoca opera nel momento dell'arrivo. Quindi, in realtà nel nostro codice civile manca una regola che indica come è la revoca della proposta.

A tal proposito, la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte, accogliendo la regola della recettizietà, basandosi sul principio di cognizione, che muove dalla conoscenza della volontà dell'altra parte che si acquista con la notizia dell'accettazione della proposta.

La regola dell'ART 1326 è convertita, allora, in una mera conoscibilità dell'ART 1336, per il quale l'accettazione si reputa conosciuta quando giunge a conoscenza del proponente, a meno che questo, non prova che non era a conoscenza per cause a lui non imputabili.

Quali sono i modelli di conclusione del contratto che ci fanno sganciare dall'idea che tutto ruota attorno alla proposta e all'accettazione?

  • ACCORDO TRAMITE ESECUZIONE (ART. 1327) il consenso si raggiunge in assenza di un'esplicita dichiarazione di accettazione, infatti, questa è sostituita dall'inizio dell'esecuzione.
  • ACCORDO PER VIA TELEMATICA (DIR. 31/2000) il consenso si raggiunge per via telematica; i due soggetti esprimono il loro consenso mediante la rete.
  • ACCORDO IN MANCANZA DI RIFIUTO (ART. 1333) si tratta del contratto con delle obbligazioni del solo proponente. L'articolo, dà l'idea che l'affidamento si può realizzare in modo indipendente dall'accettazione. per cui si deduce che la dichiarazione d'impegno è un atto a formazione unilaterale.
  • ACCORDO TACITO è concluso mediante il comportamento delle parti. È ben diverso dal silenzio, che non è manifestazione della volontà. Però in molti casi il contratto si conclude per effetto del silenzio, senza bisogno del consenso. Il silenzio si presenta come una violazione di un obbligo o di un onere posto nell'interesse della controparte.
  • CONTRATTI FUORI DAI LOCALI DELL'IMPRESA tra operatore commerciale e consumatore. Il consumatore può recedere dal contratto dandone solo comunicazione all'altra parte, senza incorrere in penalità.
  • OFFERTA AL PUBBLICO (ART. 1336) si ha quando la proposta è rivolta ad una pluralità di soggetti; è revocabile, ma solo nei modi in cui è stata fatta la proposta o con modalità equivalenti. Diversa dall'offerta al pubblico, è la PROMESSA AL PUBBLICO, che è un negozio unilaterale, fonte di obbligazioni che fanno sorgere a carico del proponente l'obbligazione di seguire una prestazione a favore di chi si trova in una determinata situazione o compie una determinata azione.
  • CONTRATTI APERTI (ART. 1332)