
Nel processo penale, sono ammesse solo le prove disciplinate espressamente dalla legge?
A cura di Avv. Alessio Moretto
Contrariamente a quanto previsto nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 o dal progetto preliminare del 1978, in cui si dibatteva sulla sussistenza o meno del principio di tassatività dei mezzi di prova, l'attuale apparato processuale permette il ricorso alla c.d. prova atipica, il cui utilizzo è stato regolamentato dall'art. 189 c.p.p.
La disposizione, in particolare, stabilisce che quando sia richiesta dalle parti una prova non disciplinata dalla legge, il giudice possa assumerla qualora appaia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudichi la libertà morale della persona, sentite le parti in merito anche alle modalità di assunzione.
Nonostante un classico esempio di prova atipica consista nella ricognizione informale in dibattimento dell'imputato da parte del testimone, la possibilità di avvalersi di mezzi non disciplinati puntualmente dalla legge risponde soprattutto all'esigenza di sopperire alle problematiche che potrebbero derivare dal prevedibile sviluppo tecnologico rapportato all'apparato processuale, così da non escludere aprioristicamente prove non disciplinate dalla legge ma che potrebbero permettere l'accertamento dei fatti processuali.
