La
legge prescrive ed organizza la pubblicità di alcune categorie di fatti
giuridici per soddisfare l'interesse a che tali fatti siano conoscibili da
chiunque.
Ci
sono 3 forme di pubblicità:
- La
pubblicità notizia rende determinati fatti giuridici conoscibili da chiunque e la sua omissione
non va ad incidere sulla validità e sull'opponibilità ai terzi del fatto che ne
costituisce oggetto, un esempio sono le pubblicazioni matrimoniali;
- La
pubblicità dichiarativa ha lo scopo di rendere opponibile a terzi il fatto giuridico pubblicizzato. La
sua omissione non incide sulla validità ma la rende inopponibile a terzi, un
esempio è la trascrizione degli atti che riguardano i beni immobili;
- La
pubblicità costitutiva è un requisito necessario per la costituzione di un rapporto giuridico, un
esempio è il diritto di ipoteca che nasce solo dopo averla iscritta nei
registri immobiliari.