Qual è la differenza tra la consulenza tecnica preventiva e l’accertamento tecnico preventivo?

19.12.2023

La consulenza tecnica preventiva è prevista dall'art. 696 bis del c.p.c.

Si propone attraverso la forma del ricorso al giudice competente per il merito che fissa l'udienza di comparizione e il termine entro il quale il ricorrente deve notificare il ricorso alla controparte.
Alla relativa udienza di comparizione il giudice nomina il consulente e definisce l'inizio delle operazioni peritali, fissando il termine per la consegna alle parti, il termine per le eventuali osservazioni e il termine finale per il deposito della consulenza definitiva.

La sua finalità è quella di far pervenire le parti ad una composizione amichevole della lite. Il consulente prima di depositare la relazione, tenta la conciliazione tra le parti in modo da dissuadere il ricorrente e il resistente dall'istaurare la causa di merito, avendo questi ultimi una conoscenza anticipata, grazie alle risultanze prospettate loro dal consulente, sul possibile esito della futura causa.

L'accertamento tecnico preventivo è un procedimento cautelare, previsto dall'art. 696 c.p.c., volto a stabilire le cause oggettive che hanno determinato un vizio

La ratio dell'ATP risiede quindi nell'intento di impedire dispersione degli elementi probatori, provocata dalle modificazioni cui, con il decorso del tempo, possono essere soggetti luoghi o persone fisiche, al fine di preservare quei profili che di fatto sono destinati, per la loro rilevanza, a confluire nel successivo giudizio di merito.

Per l'espletamento della consulenza tecnico preventiva non è necessario il periculum in mora, cioè il pericolo che nell'attesa dell'instaurazione del giudizio di merito gli elementi di prova, che necessitano di essere raccolti, vengano dispersi.
Altra differenza riguarda la possibilità di utilizzate la consulenza tecnica nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro, derivante da illeciti contrattuali o extracontrattuali, potendo accertare anche l'an oltre che al quantum del diritto fatto valere.

Avv. Danila D'Onofrio