Quali diritti ha il lavoratore sull’invenzione realizzata?

10.05.2022

Nelle moderne realtà aziendali la creatività e l'inventiva dei dipendenti assumono sempre maggiore importanza per lo sviluppo e la competitività delle imprese, rendendo necessario un intervento normativo per disciplinare l'attività inventiva nell'ambito dei rapporti di lavoro.

In questo senso l'art. 64 del codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005) articola la ripartizione dei diritti patrimoniali in relazione alla tipologia di invenzione realizzata dal lavoratore:

a) l'invenzione occasionale: si tratta di un'idea inventiva sorta al di fuori dell'adempimento dell'obbligo lavorativo, pur rientrando nel campo di attività dell'azienda per cui l'inventore lavora. In questo caso tutti i diritti patrimoniali, oltre a quelli morali, spettano al lavoratore, salvo tuttavia il diritto di opzione in favore del datore di lavoro di uso dietro pagamento di un corrispettivo o di acquisto dell'invenzione e/o dei relativi brevetti;

b) l'invenzione aziendale, ovvero l'invenzione che avviene nell'adempimento di un contratto 

c) l'invenzione di servizio, ovvero l'invenzione che rientra nelle mansioni contrattualmente assegnate al lavoratore e in quanto tale è specificamente retribuita. In questo caso tutti i diritti spettano ab origine al datore di lavoro, fatta eccezione per il diritto morale di essere riconosciuto autore spettante al lavoratore.

La menzionata disciplina introduce, dunque, una deroga al principio generale del diritto industriale, secondo il quale all'autore dell'invenzione spettano il diritto al brevetto e i diritti patrimoniali conseguenti.

Tale deroga si giustifica per il fatto che l'attività inventiva si svolge nell'ambito di un rapporto di lavoro in forza del quale i risultati del lavoro del prestatore di lavoro sono attribuiti all'impresa.

La ratio risiede nell'esigenza di contemperare l'investimento e il rischio imprenditoriale che si assume il datore di lavoro, al quale dovrebbero pertanto spettare i proventi del risultato dell'attività oggetto del contratto di lavoro, con l'interesse del lavoratore a conseguire riconoscimento del proprio apporto inventivo.

Nella prassi non è sempre agevole distinguere le invenzioni di servizio da quelle d'azienda. A riguardo la giurisprudenza ha assunto diverse e spesso contrastanti opinioni, oscillando tra l'attribuzione di una maggiore rilevanza all'espressa pattuizione dell'attività inventiva e l'attribuzione di maggiore rilevanza alla previsione di una specifica retribuzione. La posizione più recente espressa dalla Corte di legittimità, abbandonando il formalismo che aveva caratterizzato i precedenti orientamenti, privilegia invece la pattuizione contrattuale nel suo insieme e la volontà delle parti a prescindere dalle pattuizioni esplicite risultanti dal contratto.

Avv. Chiara Migliorini