La violenza “esorbitante” della rapina impropria come viene punita?
Cass. pen., Sez. I, 23 giugno 2025, n. 23353
Massima: Si rimette alle Sezioni Unite il seguente quesito: "se, in caso di rapina impropria o tentata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli art. 576 co 1 n. 1 e 61 co 1 n. 2 c.p."
A cura di Dott.ssa Alessia Tescione
Il quesito rivolto alle Sezioni Unite, organo ordinamentale in grado di risolvere, in via interpretativa, i conflitti giurisprudenziali per una lettura univoca del sistema ordinamentale, chiede se -nella circostanza in cui, a seguito di rapina impropria o tentata, la violenza perpetrata, per assicurarsi l'impossessamento della res o l'impunità, abbia condotto alla morte della vittima - sia imputabile al soggetto l'aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 576 co 1, rispetto al delitto di omicidio volontario, o, al contrario, quella violenza costituisca elemento costitutivo del reato di rapina impropria, per cui l'aggravante non sia imputabile, per evitare che lo stesso fatto sia punito due volte (con l'addebito per rapina e l'attribuzione dell'aggravante del nesso teleologico).
È bene, prima di procedere alla risoluzione della questione giuridica, fare una premessa di ordine sistematico sui reati e sul tema del concorso apparente di norme, ex art. 15 c.p., e del 'contrario' argomento giuridico del concorso formale di reati, in virtù dei quali è possibile trovare rimedio al caso di specie.
La rapina impropria, ai sensi dell'art. 628 co 2 c.p., è un reato comune, a dolo specifico, la cui condotta consiste nella sottrazione della cosa mobile altrui alla vittima del reato e nell'adoperare una violenza o una minaccia nei suoi confronti, "immediatamente dopo la sottrazione", utili a realizzare l'intento prospettato dal dolo specifico del reato, ossia procurarsi l'impossessamento della res o l'impunità. Gli elementi costitutivi del reato sono la sottrazione ed, alternativamente, la violenza o la minaccia, consumata o tentata, in grado di classificare il reato come un delitto a forma vincolata; la rapina impropria è un reato di danno, perché la condotta produce una lesione al patrimonio del soggetto ed alla sua persona, mediante la sottrazione di una cosa altrui e la violenza arrecata, al fine dell'ingiusto profitto, nonostante vi sia l'ipotesi che l'impossessamento non si verifichi nel caso concreto. Quest'ultimo punto è sintomatico della classificazione del reato come un reato di mera condotta, perché si è imputabili, per il predetto reato, per il solo fatto di aver adoperato violenza, a seguito della sottrazione della res, perché l'impossessamento o l'impunità rientrano nel fuoco del dolo specifico e non sono l'evento del reato, ossia un elemento costitutivo della fattispecie tipica.
L'omicidio, ai sensi dell'art. 575 c.p., è un reato a forma libera d'evento, un reato comune a dolo generico, per cui si è imputabili per aver cagionato la morte di un soggetto, qualsiasi siano le modalità della condotta che abbia prodotto l'evento vietato dalla norma incriminatrice.
Ai sensi del successivo art. 576 c.p., l'ordinamento presenta una serie di aggravanti al reato di omicidio, che conducono all'ergastolo e delineano una fattispecie circostanziata, la quale prevede la configurazione della fattispecie tipica dell'omicidio, accompagnata da elementi circostanziali ulteriori, che necessitano, in virtù dell'aggravarsi dell'offesa, un trattamento sanzionatorio proporzionalmente più gravoso. È il caso dell'omicidio commesso con l'aggravante di cui all'art. 61 co1 n.2 c.p., ossia "per l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato". È l'aggravante del nesso teleologico, su cui discutono le Sezioni Unite e ne riportano una spiegazione dettagliata.
Il nesso teleologico, genericamente così definito, in realtà, si compone di due ipotesi di connessione:
"la prima, teleologica in senso stretto, ricorre quando un reato costituisce il mezzo per commettere un altro reato o comunque per occultare un reato ancora da commettere;
l'altra, meglio definibile "consequenziale" (che assume rilievo nel caso in esame), ricorre quando l'ulteriore reato costituisce il mezzo al quale l'agente ricorre per occultare un altro reato già commesso, ovvero per garantirsi l'impunità, o per assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo dell'altro reato già commesso".
Tale aggravante, specifica la giurisprudenza, è soggettiva perché denota la pericolosità del soggetto, che, per raggiungere il suo fine criminoso, si determina a compiere un reato altro, anche più grave, pur di assicurarsi il buon esito del primo delitto, al punto da condurre le Corti, nel tempo, ad affermare che tale aggravante piò imputarsi anche quando più reati siano compiuti con un'unica condotta, essendo irrilevante una considerazione di ordine cronologico tra un reato e l'altro, ma rilevando il fondamento soggettivo della stessa aggravante, la quale si legittima per la maggiore pericolosità dell'autore sotto il profilo intenzionale più che materiale.
Il tema del concorso apparente di norme si esplica, a questo punto, in questi termini: l'art. 15 c.p. afferma che "quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito", nella misura in cui per "stessa materia" debba intendersi medesima fattispecie astratta, ossia uguale condotta tipica delineata dalla norma incriminatrice. La giurisprudenza, nel tempo, ha ammesso il concorso apparente di norme, facendo sì che rimanesse assorbita, nel fatto di reato più grave, il fatto meno grave, senza che potesse operare un concorso formale di reati, che avrebbe erroneamente condotto a punire due volte la stessa condotta, nelle sole ipotesi di concorso unilaterale per aggiunta o specificazione, senza addivenire alla stessa soluzione in caso di specialità bilaterale tra norme.
Il criterio di specialità va inteso ed applicato in senso logico-formale e lo si verifica mediante un confronto strutturale tra le fattispecie tipiche, ossia la comparazione tra gli elementi costitutivi delle norme incriminatrici: affermano le Sezioni Unite di cui si discute per risolvere il conflitto giurisprudenziale.
Negando quanto riportato a sostegno della tesi respinta, le Sezioni Unite ripudiano l'idea che l'assorbimento possa essere un criterio utile a risolvere la questione – tesi pur giustificabile per evitare il rischio di un bis in idem sostanziale - mentre confermano il criterio preferibile in tema di concorso apparente di norme, ossia il criterio di specialità, ex art. 15 c.p., nel rapporto tra fattispecie astratte.
A sostegno di questo criterio, vi è un addentellato normativo che risponde a legalità e tassatività, cardini del diritto penale, relegando i criteri di assorbimento e consunzione ad ipotesi eccezionali, non estendibili analogicamente, là dove la legge non li preveda e non li possa escludere, perché, questi ultimi, eccessivamente soggetti a una discrezionalità dell'organo giudicante non in linea con i principi suddetti, in quanto privi di riferimenti normativi.
Nel caso di specie, si evince che, riconosciuta la differenza strutturale tra il reato di rapina impropria e quello di omicidio, non può che rinvenirsi un concorso formale di reati attribuibile all'imputato, non evidenziandosi un'ipotesi di rapporto di specialità unilaterale tra le due fattispecie tipiche, per cui l'una possa assorbire l'altra in termini di condanna: non c'è un rapporto di genere a specie tra le due norme, bensì un rapporto di specialità bilaterale per aggiunta.
Unitamente a ciò, si sottolinea la possibilità di imputare l'aggravante del nesso teleologico, ex art. 576 co 1 n.1 c.p., perché la violenza adoperata all'atto della rapina è esorbitata al punto di condurre alla morte della vittima. Per l'eccedenza della violenza arrecata, oltre le percosse (stadio entro cui la violenza avrebbe condotto all'assorbimento di quest'ultimo reato nel più grave della rapina), è prospettabile un aggravio di responsabilità: tale segmento scoperto concorre a determinare l'imputazione dell'aggravante del nesso teleologico dell'omicidio rispetto alla rapina. La rapina è il fine e l'omicidio il mezzo perpetrato per assicurarsi l'impossessamento o l'impunità, conseguenziali e utili allo stesso risultato o, comunque, strettamente connessi.
Qualora la violenza ecceda, per livello massimo d'intensità, il limite necessario ad integrare la rapina impropria, la condotta criminosa genera conseguenze ulteriori, non contenibili nella fattispecie della rapina, ed autonomamente rilevanti per la legge penale: questo quando affermato dalla Corte. Superata la soglia d'intensità indispensabile a concretizzare l'azione criminosa, trasmodandosi nell'omicidio, si concretizza un'azione di reato coesistente con la rapina e si determina l'autonoma rilevanza del nesso di collegamento tra i due delitti. L'aggravante del nesso teleologico non può sovrapporsi alla differente intenzione che attiene al dolo specifico della rapina impropria, senza che ciò cagioni una violazione del principio del ne bis in idem.
Dal punto di vista soggettivo, prosegue la Corte, sebbene l'elemento finalistico sia il medesimo, per quanto concerne la rapina impropria, detta finalità può riferirsi esclusivamente alla condotta violenta non eccedente le percosse e non a quella che ne esorbiti per intensità; la condotta violenta che abbia ecceduto tale limite afferisce necessariamente al delitto contro la persona, ossia all'omicidio, e ben può concorrere a determinare l'integrazione dell'aggravante del nesso consequenziale. Non c'è integrale coincidenza tra le finalità delle due azioni: sono due reati distinti ma consequenziali.
L'eterogeneità delle condotte violente consente di affermare che la violenza omicida non resti assorbita dal reato di rapina impropria e che la finalità tipica dell'aggravante del nesso teleologico possa trovare riscontro nell'applicazione dell'aggravante in quanto non corrisponda all'elemento costitutivo della rapina impropria, dato che, come ben delineato dalla Corte, questa si sia realizzata mediante una violenza atipica rispetto al reato predatorio.
Le Sezioni Unite rispondono negativamente, aderendo all'orientamento della giurisprudenza che propone il concorso formale di reati tra rapina impropria e omicidio aggravato dal nesso teleologico di cui all'art. 576 c.p., proponendo questo assunto di principio: "nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina cosiddetta "impropria", tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576 co 1 n.1. e 61 co 1 n.2. c.p.".
I due orientamenti, rimessi alle Sezioni, si contrappongono perché incentivati da due esigenze divergenti: la legalità formale e la necessità che un tema giuridico venga risolto alla luce di un addentellato normativo solido e garantista e, d'altro canto, la legalità sostanziale, che viene dal basso e che si impernia in assunti di principio, quali il ne bis in idem, lasciando spazio a criteri di valutazione delle norme altri, che meglio si addicano al caso concreto.
Le Sezioni Unite approdano ad una tesi formalistica, consegnando un insegnamento profondo, secondo cui la legge si pone a garanzia dei cittadini e i giudici si rimettono ad essa, nel senso più letterale del termine: le questioni di diritto si risolvono sulla base di un fondamento normativo certo, quale la legge, perché essa è metro di uguaglianza, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, pur quando, nel caso concreto, si debba addivenire ad un trattamento sanzionatorio più severo per il condannato, ma, sicuramente, più rispondente a quanto la legge abbia già previsto, in termini di condotta vietata e corrispondente sanzione, prima della commissione del fatto di reato e, ugualmente, per tutti coloro che si propongano di contravvenire al dettato normativo, in materia penale.
