Reati ambientali e costituzione di parte civile: la titolarità di azione degli enti territoriali

29.07.2026

A cura di Avv. Alessio Moretto

In caso di commissione dei reati ambientali previsti nel D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si pone la questione della titolarità in capo agli enti territoriali locali, in particolare Comuni e Province, di un autonomo diritto risarcitorio derivante dalle commissione delle fattispecie nello stesso individuate. 

Conseguentemente, ci si domanda se i soggetti predetti possano esercitare l'azione civile all'interno del relativo processo penale.

La principale norma di riferimento in materia è costituita dall'art. 311, D.lgs. 152/2006 (c.d. T.U. Ambientale), che stabilisce che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale (…)».

Da una prima, superficiale, lettura della disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sembrerebbe essere unico soggetto legittimato a costituirsi parte civile per la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla commissione dei reati disciplinati dal D.lgs. 152/2006.

In linea generale, tuttavia, l'esercizio dell'azione civile all'interno del processo penale –eseguito tramite costituzione di parte civile – consiste nella richiesta volta all'ottenimento del risarcimento di tutti i danni derivanti dalla commissione di un reato da parte del danneggiato dallo stesso. 

La norma sancita nell'art. 311, D.lgs. 152/2006 dovrebbe dunque essere affiancata dalla disciplina generale dettata in tema di risarcimento del danno extracontrattuale e prevista dal codice civile, che attribuisce il potere di agire per il ristoro del danno ingiusto sopportato da soggetti ulteriori portatori di specifici interessi.

Secondo la ricostruzione giurisprudenziale che si è delineata nel tempo, in caso di commissione dei reati di cui al T.U. in esame, i portatori di interessi particolari – pubblici o privati – diversi dall'interesse alla tutela ambientale avrebbero possibilità di agire autonomamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche costituendosi parte civile iure proprio, al fine di ottenere il ristoro del nocumento di lesioni degli ulteriori e specifici diritti lesi dalle medesime condotte penalmente rilevanti. Fra gli stessi soggetti, pertanto, risulterebbero le istituzioni rappresentative delle comunità locali, in quanto titolari di un diritto al risarcimento dei danni sopportati differenti rispetto alla c.d. «voce ambientale»[1].

Sulla scorta delle precedenti argomentazioni, la violazione delle prescrizioni ambientali può determinare un'incidenza diretta sugli interessi salvaguardati anche da soggetti diversi dall'Amministrazione Centrale, quali gli Enti Comunali, che tutelano a livello locale interessi differenti la cui lesione è compatibile con la mancata osservanza della disciplina di cui al D.lgs. 152/2006.

La legittimazione a costituirsi parte civile a tutela dei suindicati, ulteriori e specifici interessi non è limitata alla sottoposizione di deduzioni relative all'esclusiva sopportazione di un danno patrimoniale, ma costituiscono nocumento risarcibile anche elementi di natura non patrimoniale. Fra questi rilevano in prima battuta il danno all'immagine[2], l'interesse degli enti territoriali a garantire la miglior qualità della vita possibile ai propri cittadini[3], così come la necessità degli stessi di salvaguardarne la salute attraverso la protezione delle risorse naturali[4].

In caso di commissione di reati ambientali, pertanto, l'azione civile in sede penale da parte degli enti territoriali tramite costituzione di parte civile appare terreno idoneo ai sensi dell'art. 2043 c.c. per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni materiali e non patrimoniali differenti dal «mero» danno ambientale e derivanti dalle condotte penalmente rilevanti secondo il disposto del D.lgs. 152/2006.


[1] Corte Cost., sentenza 19 aprile 2016, n. 203

[2] Cass. Pen., sez. IV, sentenza 25 maggio 2014, n. 24619

[3] Cass. Pen., sez. III, sentenza 13 marzo 2024, n. 14721

[4] Cass. Pen., Sez III, sentenza 12 maggio 2025, n. 24718

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