Reati ambientali: le novità introdotte dalla Legge 137/2023

22.11.2023

La legge 22 maggio 2015 n.68, intitolata "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha introdotto nel Libro secondo del Codice penale il Titolo VI bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente, all'interno del quale sono state collocate nuove disposizioni incriminatrici volte a rafforzare la tutela penale dell'ambiente.

Tale inserimento, ripetutamente auspicato in dottrina, ha mirato innanzitutto all'obiettivo di evidenziare, anche sul piano simbolico, l'accresciuta importanza del bene-ambiente.

La riforma del 2015 ha perseguito l'intento di strutturare le fattispecie codicistiche a tutela dell'ambiente secondo il modello del reato di danno o del reato a pericolo concreto, così segnando una profonda differenza con gli illeciti ambientali contenuti nel codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), prevalentemente strutturati secondo lo schema del reato contravvenzionale. Gli ecoreati configurati nel codice sono sanzionati con pene ben più rigorose di quelle previste per le contravvenzioni che si sono, difatti, rivelate inidonee alla salvaguardia delle matrici ambientali.

Ulteriori modifiche in materia ambientale sono state recentemente apportate dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione del dl 105/2023 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

In particolare, l'articolo 6-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca modifiche:

- al D. Lgs. 152/2006 (cd. codice dell'ambiente), al fine di trasformare in reati contravvenzionali taluni illeciti amministrativi in materia di rifiuti;

- al D. Lgs. 231/2001, al fine di estendere i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai delitti di turbata libertà degli incanti e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- al codice penale, al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 6-bis modifica il comma 1 dell'articolo 255 (Abbandono di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti, punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Pertanto, a seguito dell'intervento normativo si passa dalla sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro alla previsione della pena dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Il Decreto Giustizia 2023 modifica il Codice penale ampliando il novero dei reati che consentono, in caso di condanna o patteggiamento, la c.d. confisca allargata ex art. 240-bis c.p., già prevista per il disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p. e la fattispecie associativa speciale di cui all'art. 452-octies c.p., e ora estesa ai reati di cui agli artt. 452-bis (inquinamento ambientale), 452-ter (morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) c.p

Inoltre, al fine di accrescere il rigore repressivo, il legislatore modifica il secondo comma dell'art. 452-bis, in materia di circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, al fine di trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di disastro ambientale, con aumento della pena da un terzo alla metà, l'aver prodotto il disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La medesima fattispecie è attualmente prevista come circostanza aggravante a effetto comune, vale a dire con aumento della pena fino a un terzo.

Prevede, altresì, l'introduzione ex novo di una ulteriore circostanza aggravante a effetto speciale, con aumento della pena da un terzo a due terzi, per il caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

La lett. c), infine, interviene sull'art. 452-quater, terzo comma, c.p. al fine di trasformare in circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di disastro ambientale, con aumento della pena da un terzo alla metà, l'aver prodotto il disastro in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La medesima fattispecie è attualmente prevista come circostanza aggravante a effetto comune, vale a dire con aumento della pena fino a un terzo.

Dott.ssa Francesca Saveria Sofia