
Quando è possibile configurare la continuazione rispetto a condotte perduranti?
A cura di Avv. Emilia Elefante
L'istituto della continuazione così come previsto dall' art. 81 cpv c.p., rende necessario esaminare la configurabilità dello stesso, rispetto a più reati perduranti, realizzati dall' agente in ossequio ad un'identità di disegno criminoso e nel medesimo arco temporale.
Ai fini esemplificativi ed affinchè sia possibile dare una risposta all'interrogativo di partenza, è doveroso comprendere quale sia l'atto che determini la cessazione della permanenza, in particolar modo rispetto a contestazioni che possono qualificarsi come aperte.
Orbene, può parlarsi di imputazione cd. aperta, laddove il Pubblico Ministero non ritenendo di poter circoscrivere la condotta ascritta entro un arco temporale ristretto e ritenendo altresì la condotta perdurante e non cessata, indichi soltanto la data di inizio della stessa, senza specificarne la fine.
A fronte di una tale imputazione, appare dirimente comprendere quale sia l'atto idoneo a far cessare la permanenza, necessario a poter far ritenere esauritasi la condotta.
A tenore di un indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, la permanenza subisce un'interruzione giudiziale per cause naturalistiche- ossia l'esaurirsi della condotta tipica- nonché per cause giudiziarie- ossia l'acquisizione graduale di prove.
Sul punto non si può tralasciare un aspetto determinante, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale la sentenza di primo grado assurge ad indistinto fattore di interruzione giudiziale rispetto a quelle contestazioni "aperte, ritenendosi al contrario, che per quanto attiene alle contestazioni "chiuse", l'interruzione della permanenza coincida con la data finale indicata nel capo di imputazione, quale data di cessazione della condotta.
A sostegno di quanto asserito, si richiama l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "Quando si procede a una contestazione aperta, la regola di "natura processuale" è che la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado". Cass. Pen. Sez.6 n.3054 del 14 Dicembre 2017.
La ratio di tale principio, pur essendo stata elaborato in relazione ai reati associativi, può ritenersi riconducibile a tutti i reati permanenti, giacché l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza o, nel caso di contestazione cd. aperta alla data della pronuncia di primo grado.
Quindi, laddove nei confronti dell'agente venga emessa una pronuncia circa un reato commesso successivamente, a distanza temporale ravvicinabile, ed ascrivibile al medesimo disegno criminoso, a rigor di logica, tale sentenza, si porrebbe in continuazione rispetto alla condotta considerata esaurita, sicchè ad essa sarebbe ascrivibile un secondo segmento di condotta, che decorre dalla data di emissione della sentenza.
Considerato ciò, si esclude che le condotte susseguitesi a seguito della prima sentenza di condanna possano essere assorbite nella contestazione e va rammentato che la pronuncia della sentenza di primo grado comporti la preclusione di ulteriori accertamenti e neutralizzi il rischio di un doppio giudizio per condotte già contestate.
Ma qual è la conseguenza più rilevante del riconoscimento della continuazione tra le due condotte rispetto alle quali siano pronunciate due sentenze differenti?
Ebbene, il riconoscimento del reato continuato ex art. 81 cpv c.p. consentirebbe l'applicabilità dell'art. 671 c.p.p. in forza del quale, in caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili oggetto di procedimenti distinti a carico del medesimo imputato, il giudice dell'esecuzione può applicare, ove non escluso in sede cognitiva, la disciplina del reato continuato.
Difatti, esclusa la possibilità di individuare un unico reato perdurante tra le due sentenze divenute irrevocabili, può dirsi del tutto applicabile la disciplina del reato continuato anche in sede esecutiva, con la conseguenza di procedere all'unificazione delle sentenze.
Tutto quanto con un'ulteriore aggiunta ossia il riconoscimento della continuazione tra le sentenze di condanna, condurrebbe all' ulteriore operatività dell'art. 671 co.3 c.p.p. a tenore del quale " Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [175 c.p.], quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente."
Invero, "La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma terzo, cod. proc. pen., entro i limiti di legge, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcune delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata". Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17871 del 7 aprile 2017.
Tanto considerato, Il Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., sarebbe chiamato a ricondurre a unità ciò che è stato processualmente diviso, superando la barriera del giudicato formale a favore di una visione sostanziale del fatto-reato.
In conclusione, la sussistenza della continuazione tra una sentenza con contestazione aperta e una con condotta definita trova il suo fondamento nell'unità del disegno criminoso che lega le condotte perduranti.
Pertanto, l'intervento del Giudice non deve limitarsi a una fredda operazione aritmetica, ma deve assicurare che la "frammentazione processuale" non pregiudichi la stabilità dei benefici concessi, garantendo eventualmente che la sospensione condizionale sopravviva nel nuovo perimetro sanzionatorio, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
