Sulla differenza fra reato di furto, furto con strappo e rapina

06.10.2023

L'art. 624 c.p., rubricato "Furto", riporta testualmente: "[I]. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

[II]. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

[III]. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per età o per infermità ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)".

Occorre sin da subito precisare che il reato di furto rientra nella categoria dei reati patrimoniali in quanto ha ad oggetto un'illegittima aggressione al patrimonio altrui.

Il reato di furto si inserisce, inoltre, all'interno dell'ampia categoria dei cosiddetti reati comuni ossia che possono essere commessi da qualunque soggetto, indipendentemente dalla qualifica o posizione sociale ricoperta.

Leggendo il corpo letterale di cui all'art. 624 c.p. si nota che la condotta integrante il delitto in parola è tipizzata precisamente dalla norma poc'anzi citata, ragione per cui tale reato si definisce a condotta vincolata, implicando, ai fini della sua realizzazione, la specifica sottrazione, ad opera del soggetto agente, di un bene mobile altrui con contestuale impossessamento dello stesso, privando in tal senso il suo detentore della disponibilità della cosa oggetto di furto.

Così facendo l'autore del furto ottiene la piena disponibilità della res, sottraendola al suo detentore.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo si precisa che il furto è punito soltanto a titolo di dolo specifico, il quale deve sussistere in relazione sia alla sottrazione che all'impossessamento, mentre gli altri requisiti devono essere coperti da una conoscenza attuale.

La norma specifica che la finalità del furto consiste nella volontà di trarne profitto per il sé o per altri. Risulta problematico il concetto di profitto tant'è che a riguardo si possono sottolineare due orientamenti giurisprudenziali: il primo, maggioritario, racchiude all'interno del concetto di profitto un qualsiasi vantaggio anche di natura non patrimoniale, tale da permettere al soggetto agente di raggiungere, tramite il bene sottratto, un'utilità diretta e non mediata. Per fare un esempio, è stato qualificato come profitto di natura non patrimoniale la sottrazione di un cellulare al fine di esaminare i messaggi contenuti al suo interno.

Un secondo orientamento, dall'altro lato, qualifica il concetto di profitto come vantaggio meramente patrimoniale, dunque il bene oggetto di furto deve presentare un valore di mercato ai fini della realizzazione del reato di furto.

Una volta delineati gli elementi costitutivi del delitto in esame, occorre concentrarsi su un'ipotesi particolare di reato di furto contemplata dall'art. 624 bis, comma II, c.p. ovverosia il furto con strappo.

Le fattispecie indicate all'art. 624 bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo) originariamente erano qualificate come aggravanti di cui al 625 c.p. mentre oggi costituiscono reati autonomi e non bilanciabili, a differenza delle aggravanti del furto, e dunque possono essere aggravati dalle circostanze di cui all'art. 625 c.p.

L'art. 624 bis, comma II c.p. disciplina l'ipotesi in cui un soggetto si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene strappandola di mano o di dosso alla persona, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Strappare significa esercitare una forza fisica, dunque una violenza, sulla cosa al fine di vincere la relazione fisico-materiale intercorrente fra la res e il corpo del suo detentore, tale per cui la cosa finisce per unirsi al corpo della persona[1].

Ciò detto, è possibile delineare la differenza fra l'ipotesi di furto e furto con strappo.

Entrambe le fattispecie ricadono all'interno della categoria dei reati comuni, ossia quei reati commessi da chiunque.

L'elemento distintivo risiede nelle specificità richiesta dall'art. 624 bis, comma II c.p., ovverosia lo strappo della res dal corpo della vittima, condotta che invece non si riscontra nell'ipotesi del furto generico di cui all'art. 624 c.p., per il cui perfezionamento basta la sottrazione e lo spossessamento del bene ma senza che si verifichi il cosiddetto "strappo" e dunque senza l'uso di violenza direttamente esercitata sulla cosa oggetto di furto.

Un ulteriore elemento distintivo concerne la procedibilità, in quanto il reato di furto è procedibile solitamente a querela della persona offesa e d'ufficio ma in quest'ultimo caso solamente se la persona offesa e' incapace, per età o per infermità ovvero se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.

Dall'altro lato, il reato di furto con strappo (così come il reato di furto in abitazione) risulta procedibile d'ufficio.

Sulla differenza fra reato di furto con strappo e rapina

Importante sottolineare che, ai fini del perfezionamento del reato di furto con strappo, la violenza deve essere esercitata direttamente sulla cosa in quanto, qualora l'atto violento si riversi sulla persona, non si ricade più nell'ipotesi di furto con strappo ma bensì nella differente ipotesi delittuosa della rapina.

"Il delitto di rapina si consuma ogni qualvolta l'agente utilizzi violenza o minaccia verso una persona al fine di impossessarsi della cosa di proprietà della medesima. Peraltro, qualora tale violenza sia diretta unicamente contro la cosa oggetto del reato, si integrano gli estremi della diversa fattispecie criminale di furto con strappo. In particolare, l'ipotesi di cui all'art. 624 bis è incompatibile con qualsiasi volontà del soggetto di percuotere o ledere la persona offesa neanche a titolo di dolo eventuale, in quanto, pur potendo in concreto verificarsi che l'azione trascenda i caratteri della violenza sulla res, tramutandosi in violenza sul corpo della vittima, tale esito deve essere involontario e non prefigurabile dall'agente" (Tribunale Bologna sez. I, 11/05/2023, n.440).

Dunque, a titolo esemplificativo, ricorre il reato di furto con strappo qualora il soggetto agente strappi dal corpo della persona offesa una borsetta portata a tracolla o tenuta in mano, oppure qualora venga sottratta una collana direttamente dal collo di un passante.

Mentre, è stata qualificato delitto di rapina l'ipotesi in cui sia stato sottratto alla vittima un orologio tenuto al polso da apposito cinturino, posto che la sottrazione alla vittima comporta, necessariamente, un quantum di violenza in danno della stessa che doveva essere pur brevemente immobilizzata e comunque subire lo sganciamento dell'orologio contro la sua volontà (Cassazione penale sez. II, 10/02/2022, n.12453).

Dott.ssa Federica Bontempi

[1] G.CIAN, A. TRABUCCHI, Commentario breve al codice penale, Sesta Edizione, 2017.