
Se scrivo una recensione terribile su un ristorante rischio una querela per diffamazione?
A cura di Avv. Francesca Racioppi
Nell'era digitale, recensire un'attività commerciale è divenuta una pratica quotidiana. Tuttavia, il confine tra il diritto di critica ed un illecito penale è estremamente labile.
Quando il disappunto per un deludente esperienza culinaria abbandona il piano oggettivo e veritiero, per trasbordare in un offesa personale, sia essa rivolta al titolare, allo chef o alla stessa entità giuridica che gestisce il ristorante, si varca la soglia della diffamazione aggravata.
L'inquadramento giuridico: l'art. 595 c.p.
Il delitto di diffamazione, previsto dall'art. 595 del c.p., punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione. Una recensione, pubblicata su una piattaforma web, integra l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della medesima norma, posto che l'offesa viene veicolata tramite un mezzo di pubblicità, idoneo a raggiungere un numero indeterminato di soggetti, amplificando potenzialmente il danno d'immagine.
I requisiti per l'esercizio del diritto di critica
Affinché una critica, per quanto aspra e severa, possa ritenersi discriminata (ovvero non punibile) ai sensi dell'art 51 c.p., la giurisprudenza richiede il rispetto di tre requisiti fondamentali:
1. La veridicità del fatto: il giudizio negativo deve poggiare su fatti realmente accaduti, escludendo ogni alternazione o distorsione delle circostanze (ad esempio, lamentare la presenza di sporcizia non esistente) al solo fine di screditare l'attività.
2. L'interesse pubblico: l'oggetto della critica deve rivestire un interesse sociale rilevante. Per le attività commerciali, la giurisprudenza ritiene che la narrazione di una esperienza di consumo soddisfi intrinsecamente questo requisito, offrendo, alla generalità di utenti che intendo usufruire del servizio, utili elementi di valutazione per orientare le proprie decisioni economiche, permettendo, al contempo, di beneficiare di un riscontro critico sull'affidabilità e sulla qualità dell'operatore.
3. Continenza espressiva: l'espressione di dissenso non può superare il limite della decenza espositiva, per sfociare nell'insulto o nella denigrazione gratuita. La giurisprudenza esclude la tutela per tutti quei commenti che, pur partendo da una veritiera esposizione dei fatti, utilizza modalità espressive volte, esclusivamente, ad umiliare o ridicolizzare l'esercente.
Esempi pratici:
Critica lecita: "Cibo freddo e servizio lento, non tornerò".
Diffamazione: "Il proprietario è un ladro e la cucina è un letamaio"
Il consiglio: Prima di pubblicare, rileggi il testo e chiediti: "Sto criticando il piatto o sto offendendo la persona?"
