Responsabilità da custodia di animali: natura oggettiva della responsabilità ex art. 2052 c.c.

21.09.2026

A cura di Dott.ssa Gianna Calatozzo

Il tema della responsabilità civile per i danni provocati dagli animali ha assunto nel corso del tempo un ruolo centrale dovuto soprattutto alla crescente diffusione degli animali domestici nelle famiglie italiane. A tal proposito è possibile rinvenire nel nostro ordinamento un'apposita disciplina individuata all'interno del Codice Civile all'art. 2052. Tale norma configura una forma peculiare di responsabilità, comunemente qualificata dalla giurisprudenza come responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa del proprietario ma sul rapporto di custodia tra lo stesso e l'animale.

La natura oggettiva dell'art. 2052 c.c.

L'art. 2052 c.c. recita: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva che si fonda sulla mera connessione causale fra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso. Il rapporto che lega l'uomo all'animale è, dunque, un criterio di imputazione della responsabilità, rendendo di conseguenza irrilevante la condotta del proprietario. Pertanto, il proprietario o utilizzatore dell'animale è responsabile dei danni causati dallo stesso in quanto ne ha il controllo e non perché si presume il suo comportamento colposo per omessa custodia o vigilanza.

Detta responsabilità ricorre tutte le volte in cui il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, da fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto dello stesso.

Poiché l'art. 2052 c.c. configura una responsabilità di tipo oggettivo, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale ed il danno. Comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale, l'imprevedibilità del suo comportamento non può costituire caso fortuito.

La prova dell'eventuale caso fortuito incombe sul danneggiante il quale: "per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale" (Cass. 7260/2013). In assenza di tale prova, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l'animale perché ne è proprietario o perché ha un rapporto di governo con il medesimo.

Recentemente, inoltre, la Cassazione (Cass. 7903/2015) ha affermato che l'imprevedibilità dell'animale non costituisce un caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio.

Per i danni cagionati da animali selvatici?

Tale fenomeno non è circoscritto esclusivamente le aree limitrofe a riserve naturali, parchi o zone protette, ma coinvolge sempre più frequentemente anche centri urbani e piccoli comuni situati in prossimità di aree verdi o territori boschivi.

In questi casi, è importante individuare il soggetto responsabile e di conseguenza chi convenire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'animale selvatico.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che le Regioni e gli Enti territoriali competenti, esercitando funzioni di programmazione, coordinamento e pianificazione faunistico-venatoria, oltre a compiti di vigilanza e controllo, assumono una posizione di responsabilità connessa alla gestione del territorio e della fauna ivi presente e pertanto possono essere chiamati a rispondere dei danni cagionati dagli animali selvatici.

La giurisprudenza ha inoltre evidenziato che, ai fini dell'accertamento della responsabilità, il danneggiato è tenuto ad allegare gli elementi idonei a dimostrare il collegamento causale tra il danno subito e la violazione degli obblighi di gestione, controllo o prevenzione imposti dalla normativa vigente, anche mediante la specifica indicazione di condotte omissive astrattamente idonee ad avere inciso sulla verificazione dell'evento dannoso.

Conclusione

L'evoluzione giurisprudenziale in materia di danni cagionati da animali ha progressivamente rafforzato la tutela del soggetto danneggiato, adeguando gli strumenti di responsabilità civile a un fenomeno sempre più frequente, non soltanto nelle aree naturali protette, ma anche nei contesti urbani e periurbani.

L'applicazione dell'art. 2052 c.c. ai danni provocati dalla fauna selvatica ha segnato un importante approdo interpretativo, superando orientamenti fondati esclusivamente sull'accertamento della colpa dell'ente pubblico e valorizzando, invece, il criterio della gestione e del controllo del patrimonio faunistico.

Ne deriva un sistema che mira a garantire un più efficace equilibrio tra tutela del danneggiato, sicurezza pubblica ed esigenze di protezione ambientale, evitando che le conseguenze economiche dei danni derivanti dalla presenza di animali selvatici gravino ingiustamente sul singolo cittadino e assicurando una più corretta distribuzione delle responsabilità secondo i principi dell'ordinamento civile.

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