La configurabilitá del reato di revenge porn nel caso di acquisto di materiale da siti limitati ai soli iscritti

07.08.2026

Cass. Pen., Sez. V, del 10/07/2025, sentenza n. 25516 

Massima: "il consenso alla diffusione di contenuti intimi è per sua natura specifico, revocabile e strettamente legato alle condizioni in cui viene prestato, e non può essere dilatato oltre i limiti voluti dalla persona interessata"

La pronuncia della Corte di Cassazione si inserisce in modo significativo nel percorso interpretativo dell'art. art. 612-ter c.p., offrendo una lettura particolarmente attenta alla dimensione relazionale e contestuale del consenso nella circolazione dei contenuti sessualmente espliciti.

La decisione affronta una questione tutt'altro che marginale nell'era digitale, ossia se la volontaria pubblicazione di materiale intimo su una piattaforma online, seppur a accesso limitato ai soli iscritti, possa implicare una forma di consenso esteso alla sua ulteriore diffusione al di fuori di quel contesto. 

La Corte risponde in senso negativo, valorizzando il carattere circoscritto e finalizzato del consenso prestato dalla persona ritratta.

In questa prospettiva, il consenso non viene inteso come una autorizzazione generalizzata e indiscriminata alla circolazione del materiale, ma come un atto che trova il proprio significato e i propri limiti nello specifico ambiente in cui viene espresso. 

La pubblicazione su un sito di incontri riservato agli iscritti, infatti, non equivale a una rinuncia alla riservatezza né a una accettazione del rischio di una diffusione incontrollata, ma si configura piuttosto come una scelta comunicativa rivolta a una platea determinata e delimitata. 

La successiva trasmissione a soggetti estranei a quella comunità virtuale costituisce dunque una violazione dell'affidamento riposto dall'interessato nel perimetro di circolazione del contenuto, trasformando un atto lecito in una condotta penalmente rilevante.

La soluzione adottata dalla Corte appare coerente con la ratio dell'incriminazione introdotta con l'art. 612-ter c.p., che mira a tutelare non solo la riservatezza in senso stretto, ma anche la libertà di autodeterminazione della persona nella gestione della propria sfera sessuale e dell'immagine del proprio corpo. 

In tal senso, il fulcro della fattispecie non è rappresentato tanto dalla originaria acquisizione del materiale, quanto dalla sua diffusione in assenza di un consenso attuale e specifico rispetto alle modalità e ai destinatari della divulgazione. L'interpretazione proposta consente di evitare esiti paradossali, per cui la semplice condivisione iniziale, anche se limitata, potrebbe essere strumentalizzata per giustificare condotte lesive ben più ampie e invasive.

Non mancano tuttavia profili problematici, soprattutto in relazione alla difficoltà di tracciare con precisione i confini della "comunità virtuale" e di accertare in concreto l'estensione del consenso, specie in ambienti digitali caratterizzati da dinamiche fluide e da condizioni d'uso spesso complesse e poco trasparenti.

Inoltre, la scelta della Corte di enfatizzare il contesto rischia di porre a carico dell'interprete un onere valutativo significativo, che potrebbe incidere sulla prevedibilità delle decisioni. 

Ciò nondimeno, la pronuncia assume particolare rilievo per aver ribadito con chiarezza un principio fondamentale, ossia ''che il consenso alla diffusione di contenuti intimi è per sua natura specifico, revocabile e strettamente legato alle condizioni in cui viene prestato, e non può essere dilatato oltre i limiti voluti dalla persona interessata.'' In questo senso, la sentenza contribuisce a rafforzare una lettura della norma orientata alla massima protezione della dignità e della libertà individuale nell'ambiente digitale.

Share